Attraverso un dlgs sottoposto all’esame da parte del Consiglio di Stato, è stata data piena attuazione alla legge delega di riforma della Madia sulla PA. In particolare, il Consiglio di Stato ha espresso un parere favorevole ( il n.1784 del 4.08.16) allo schema di decreto Scia2, che prevede un radicale cambiamento riguardo gli interventi che è possibile effettuare sui propri immobili. In questo modo vengono introdotte delle novità sui procedimenti soggetti a Scia, sull’autorizzazione espressa e sul silenzio-assenso.
In particolare è scomparso il certificato di agibilità; sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità.
In breve ad essere modificato è l’intero procedimento che riguarda la procedura per il rilascio del nulla osta e le varie tipologie di controlli. Essa attesta la conformità fra l'opera e il progetto presentato e la sussistenza delle condizioni di salubrità, sicurezza, igiene e può riguardare: nuove costruzioni, sopraelevazioni, ricostruzioni. Se non si presenta la SCA si rischia una sanzione tra i 77 e i 464 euro. Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a 3 soli provvedimenti di comunicazione amministrativa: la Cila, la Scia e il permesso di costruire.
Viene poi cancellata la Cil (Comunicazione inizio lavori) per cui non c’è bisogno di autorizzazioni e gli interventi ad essa sottoposti saranno considerati di attività libera.
Questi ultimi non prevedono istanze e comunicazione e vengono incrementati con iniziative per le quali è prevista una forma di comunicazione.
Quali sono gli interventi di attività libere?
Fra gli interventi edilizi che non richiedono né comunicazioni ne autorizzazione rientrano anche quelli che comportano la realizzazioni di rampe, la finitura degli spazi esterni e le pavimentazioni, l'installazione di pannelli fotovoltaici e le opere temporanee da rimuovere dopo 90 giorni.
La Comunicazione asseverata (cosiddetta Cila) viene estesa anche al risanamento conservativo e al restauro. Quello della Cila diviene il regime ordinario che prevede interventi in attività libera e non più della Scia, fatte salve le ipotesi disciplinate da altri regimi. La Cila potrà essere comunicata, insieme al progetto, anche on line.
La comunicazione in ritardo comporta una sanzione di 1000 euro e viene ridotta a 2/3, se si invia la Cila in corso d’opera.
Sparisce anche la Dia (Dichiarazione di inizio attività): sostituita dalla Scia con inizio posticipato dei lavori. La Scia "eredita" anche gli interventi per i quali si poteva optare per la Dia in alternativa al permesso di costruire. Sono sottoposti a Scia:
- gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici;
- gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia.
Restano assoggettate a comunicazione di inizio attività, le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
Modifiche sull’omogeneità del modello giuridico in materia edile
A subire una profonda modifica è anche la disciplina sulla modulistica da compilare per la presentazione della domanda di titoli edili, che viene uniformata su tutto il territorio nazionale (modulistica standard).
È prevista quindi l’adozione di un ‘glossario unico’. Vengono cancellate le differenze dei diversi regolamenti edilizi esistenti tra un Comune e l’altro. Maggiore uniformità quindi sulle normative tecniche, grazie al futuro provvedimento del Ministero delle infrastrutture che dovrà individuare il titolo giuridico per tutti i tipi di interventi. Per ora le amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito un glossario "provvisorio". Nel modello standard disponibile in forma cartacea e online, sono previste anche delle parti variabili. Cambiano anche le definizioni di superficie che saranno sei: lorda, totale, complessiva, accessoria, utile e calpestabile. Per restare sempre aggiornati su tali argomenti potetepremere il tasto segui accanto al nome dell'autore