La Legge di Bilancio in discussione in Parlamento prevede una moltitudine di novità finalizzate a apportare rilevanti modifiche in ambito tributario e fiscale; attraverso lo stesso atto legislativo vengono, tuttavia, anche confermate alcune disposizioni entrate in vigore negli anni precedenti.

Tra queste, non ci si può non soffermare sulla conferma della sospensione del poteri di Regioni ed altri Enti Locali di stabilire aumenti di addizionali e tributi, confermata anche per l’anno 2017, una decisione che farà probabilmente tirare un sospiro di sollievo a molti contribuenti.

I dettagli sul blocco degli aumenti dei tributi a carico degli Enti Locali

Come anticipato sopra, la sospensione di tale rilevante facoltà degli Enti Locali non è stata introdotta oggi; ciò, infatti, venne già previsto l’anno scorso attraverso il disposto dell’art. 1 co. 26 della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 208/2015).

La disposizione sopra menzionata, tuttavia, limitava il suo effetto fino al termine dell’anno in corso. Attraverso l’attuale legge di Bilancio, invece, si vuole prorogare l’efficacia di tale disposizione anche all’anno 2017.

I tributi su cui si applicano la sospensione degli aumenti e le esclusioni

Come disposto nella scorsa Legge di Stabilità: “è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”.

Le disposizioni, dunque, si applicano a tutte le tipologie di tributi di competenza di Regioni ed Enti Locali, salvo casi particolari e specifiche eccezioni.

Per quanto riguarda il primo punto, le disposizioni di cui sopra non si applicano a:

  • Regioni in disavanzo sanitario che stabiliscono una maggiorazione dell’aliquota IRAP del 0,15 % e di quella IRPEF del 0,30 % al fine di reperire risorse per risolvere tale situazione;
  • Enti Locali che deliberano lo stato di predissesto o dissesto finanziario.

Dal punto di vista delle eccezioni, invece, sono escluse dal raggio di azione delle disposizioni di cui sopra i seguenti tributi:

  • la TARI (la tassa sui rifiuti);
  • la TASI (la tassa sui servizi indivisibili);
  • la COSAP (canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche);
  • la CIMP (canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari).

Non resta che attendere la fine dell’iter legislativo della Legge di Bilancio per vedere se le disposizioni fin qui esposte saranno soggette o meno a modifiche.