Contribuenti fate attenzione: quando Equitalia vi invia un’intimazione di pagamento via mail, è da considerarsi nulla anche se è stata notificata con la Pec. Il pdf in allegato con la cartella manca infatti dei requisiti normativi che devono caratterizzare il documento informatico. A sostenere il punto è la Commissione tributaria provinciale di Savona con due sentenze, la 100 e la 101, depositate lo scorso 10 febbraio.
Equitalia: le ragioni del contribuente
Alla società che ha fatto ricorso, come spiega lo “Studio Cataldi”, erano state inviate alcune cartelle con richieste di pagamento.
E tra queste c'erano anche due avvisi di intimazione per Ires e Irap. Il ricorrente ha sostenuto che i due documenti inviati via posta elettronica certificata dal fisco erano carenti in toto di quelle procedure che servono per garantirne "la genuina paternità"; oltretutto erano mancanti anche della "firma informatica e/o digitale". Come se non bastasse, le cartelle non rispondevano poi ai requisiti richiesti nemmeno sotto il profilo dei necessari "criteri di univocità e di immodificabilità" e di conseguenza non potevano garantire l'indispensabile "valore di certezza e di corrispondenza".
Equitalia: bocciato il pdf
La Commissione tributaria provinciale di Savona prima di tutto ha verificato la bontà delle contestazioni espresse nella perizia depositata dal contribuente.
Poi si è rifatta alla deliberazione numero 45 del 21/5/2009 del Centro nazionale informatica nella pubblica amministrazione, in merito alla firma digitale e alle caratteristiche che devono avere i documenti informatici. Infine, ha fatto riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
In base a questo quadro normativo, ha deciso così di annullare l’intimazione di pagamento di Equitalia per la nullità della notifica. In sostanza la Commissione non ha contestato l'invio della mail notificata con la Pec, ma l'allegato in formato pdf, che non aveva infatti alcun valore probatorio e andava considerato solo come una semplice copia informatica.