Una recente sentenza della Corte della Cassazione del 29 marzo 2017 ha portato alla ribalta un argomento oggi sentitissimo dai contribuenti italiani (professionisti e non): le cartelle di Equitalia. Si tratta di uno dei principali metodi di notifica e recupero delle somme dovute messe a punto da Equitalia, la società italiana a totale controllo pubblico, incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio.

Annullamento preavviso amministrativo: ecco quando

In questo caso l'intervento della cassazione ha fatto luce sui vizi di forma dell'atto e su quando (e come) questi possono incidere sulla notifica dello stesso fino a renderlo annullabile da parte del giudice.

Ad essere stati trattati nello specifico sono stati i vizi legati all'incompetenza territoriale che, se presenti, possono giustificare l'annullamento del provvedimento stesso. E' questo quello che ha sancito la sentenza n. 8049 della Cassazione, la quale ha annullato un preavviso di fermo amministrativo poiché emesso dalla sede provinciale di Equitalia diversa da quella del domicilio fiscale del contribuente.

L'atto impositivo deve essere emanato dall'organo territoriale competente

La riscossione dei tributi come sappiamo è sempre stata oggetto di varie Riforme. Il servizio nazionale di riscossione, dopo essere stato affidato ad un concessionario, è stato abolito e sostituito ed è passato all'Agenzia delle Entrate che, nel tempo lo ha esercitato servendosi dell'ausilio di apposite società create ad hoc (la Riscossione S.P.A.

prima ed Equitalia poi). Negli anni, tuttavia i diversi interventi legislativi non sono mai intervenuti modificando (o facendo venire meno) il criterio competenza territoriale degli uffici distrettuali. Per questo motivo, ogni atto impositivo deve essere emanato dall'organo territorialmente competente che, come abbiamo accennato, coincide con quello presente nella circoscrizione dove il soggetto obbligato ha il suo domicilio fiscale.

Da qui la necessità di comunicare ogni variazione dello stesso che, se non pervenuta, non determinerà incompetenza territoriale (in questo ultimo caso infatti, senza che si possa far valere nessuna pretesa contraria, vale la competenza dell'ufficio individuato precedentemente).