Il Decreto Sicurezza ha apportato un notevole cambiamento a diverse norme relative al Codice della Strada. Il decreto 113/2018 infatti ha eseguito una riscrittura profonda della normativa vigente a tal punto che il Ministero dell’Interno, più precisamente, il dipartimento di pubblica sicurezza ha dovuto emanare una nuova circolare esplicativa con le istruzioni per applicare le nuove norme. Tra le novità più rilevanti ci sono alcune correzioni alle regole oggi vigenti relative alle ganasce fiscali ed ai sequestri dei veicoli. Due eventi questi molto diffusi, soprattutto il fermo amministrativo per il quale cambiano le regole, a partire dai soggetti presso cui deve essere obbligatoriamente custodito il veicolo sottoposto a fermo e fino alle sanzioni per chi viene beccato a circolare con un veicolo sottoposto alle ganasce fiscali.

La circolare

Il Viminale lunedì scorso ha emanato la circolare che punta l’indice soprattutto sulla confisca, sul sequestro e sul fermo amministrativo del veicolo. Nello specifico, si tratta degli articoli 213 e 214 del Codice della Strada. In un solo colpo, recependo quanto previsto dal Decreto Sicurezza, raggruppa, sostituisce e sopprime molte altre circolari e disposizioni che riguardavano questi due articoli. Dal testo della circolare si capisce che esce rafforzato il ruolo del proprietario del veicolo in materia di custodia dello stesso a seguito dei provvedimenti di fermo, sequestro e confisca. Per tutte le tipologie di veicoli, quindi dalle auto ai motorini, decade l’obbligatorietà dell’affidamento dello stesso alla cosiddetta depositeria.

Qualsiasi veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, deve essere affidato al proprietario del veicolo stesso anche se è fisicamente presente al momento dell’infrazione. Il proprietario infatti va prontamente e immediatamente contattato e invitato a prendere in custodia il mezzo. Pertanto, affidamento immediato al soggetto che ha il diritto di proprietà del veicolo, a meno che non sia egli stesso a rinunciare alla custodia o che gli organi accertatori stabiliscano che l’avente diritto alla custodia non abbia i requisiti personali utili a questa soluzione.

Inoltre, le nuove norme stabiliscono che nel caso in cui venga meno la pronta reperibilità del proprietario, o nel caso in cui egli non voglia o non possa essere il soggetto a cui assegnare la custodia del bene, questo va affidato al conducente o, in ordine di prelazione, a chi detiene l’usufrutto del mezzo o all’utilizzatore in caso di veicolo preso a noleggio o con contratto di leasing.

Nel caso i cui il conducente del veicolo ha meno di 18 anni, il mezzo va affidato ad uno dei suoi genitori.

Casi particolari ed uso del veicolo non consentito

La circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo è sempre illecita e sanzionata con una multa, con la revoca della patente e con la confisca del veicolo. Tutto come prima quindi, ma cambia la responsabilità di questa fattispecie di infrazione. Infatti come spiega il Ministero, la responsabilità in caso di circolazione con veicolo fermato amministrativamente è posta in capo al custode del veicolo e non solo al conducente nel momento della contestazione dell’infrazione. Il conducente sarà punito solo con la revoca della patente, mentre la sanzione pecuniaria e la confisca del veicolo saranno caricate sul custode.

Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo. Circolare senza casco su ciclomotori e motocicli continua a prevedere il fermo amministrativo del veicolo e da adesso, la custodia del veicolo sarà concessa al proprietario e non più al depositario autorizzato dalla Prefettura.