La crescita dei consumi e degli investimenti, soprattutto nel nostro Mezzogiorno, passa anche attraverso una riduzione del carico fiscale. In particolare per alcune categorie come i pensionati. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 167878/2019 che detta le modalità applicative che i contribuenti titolari di redditi da pensione, anche provenienti dall’estero, dovranno seguire per poter usufruire del regime agevolato della flat tax.

La base normativa

In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 273, della Legge di Bilancio 2019 tutti i pensionati che stabiliranno la loro residenza nelle Regioni del Sud Italia, anche rientrando dall’estero, potranno usufruire del regime agevolato di tassazione.

Le Regioni interessate dal provvedimento sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nello stesso tempo, occorre ricordare che per poter usufruire della flat tax i pensionati dovranno stabilire la loro residenza non in qualsiasi comune di queste Regioni, ma solo in quelli con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

I requisiti per avvalersi dell’opzione

Oltre alla necessità di stabilire la propria residenza all’interno di alcuni comuni del sud con un determinata popolazione, il Provvedimento 167878/2019 detta altri requisiti specifici che i pensionati provenienti dall’estero devono rispettare per ottenere le agevolazioni fiscali. In particolare i potenziali beneficiari devono indicare espressamente nella dichiarazione dei redditi che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato.

Ovviamente, indicando l’anno di imposta nel quale viene trasferita la residenza sul territorio italiano. Inoltre, si deve essere in possesso dei seguenti 5 requisiti. Innanzitutto, il soggetto richiedente non deve essere stato residente in Italia nei precedenti 5 anni. In secondo luogo, il Paese estero da cui proviene il richiedente deve avere attualmente degli accordi di cooperazione fiscale con l’Italia.

Ovviamente, in terzo luogo, deve essere indicato lo Stato estero che eroga il reddito percepito dal contribuente. Il contribuente deve obbligatoriamente indicare per quale Stato o territorio estero intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva. Infine, l’ammontare dei redditi da assoggettare a tassazione.

Se si rispettano questi cinque requisiti, il contribuente titolare di redditi esteri da pensione potrà usufruire di una aliquota agevolata del 7% per i successivi 5 periodi d’imposta. Il contribuente, comunque, dovrà effettuare il versamento di quanto dovuto all’Erario sempre in un’unica soluzione secondo quanto previsto per tutti gli altri contribuenti italiani. Anche se, a tutt’oggi, l’Agenzia delle Entrate, però, non ha ancora istituito il codice tributo e indicato le istruzioni per la compilazione del modello F24, utile per versare l’imposta.

Occorre precisare, infine, che il contribuente beneficiario può anche decadere dal beneficio stesso prima della scadenza dei cinque anni. Questo può accadere se perde uno o più dei precedenti requisiti o trasferisce la residenza in un altro Comune che non possiede le caratteristiche sopra menzionate o torna a vivere all’estero.