Gli studi di settore tornano alla ribalta delle cronache economico -giudiziarie nonostante siano stati sostituiti dai famigerati Indici Sintetici di Affidabilità fiscale che tanti problemi stanno sollevando oltre ad uno sciopero della categoria dei commercialisti indetto per il prossimo 30 settembre per chiedere la loro totale disapplicazione almeno per l'anno di imposta 2019. Comunque sia, gli studi di settore, come ha statuito la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n° 23252 depositata il 18 settembre, gli studi di settore devono essere considerati alla stregua di "presunzioni legali" e, quindi, efficaci anche da soli a fondare l'atto impositivo.
I fatti alla base della decisione della Corte
Il Supremo Collegio si è trovato a giudicare sul ricorso presentato da un contribuente napoletano contro la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania per un avviso di accertamento relativo all'anno 2003. L'Agenzia delle Entrate, infatti, aveva accertato un maggior reddito per più di 35.000 euro, e di conseguenza aveva addebitato al contribuente partenopeo, commerciante all'ingrosso del Comune di Giugliano in Campania, maggiori imposte a titolo di Irpef, Iva e Irap. Il contribuente, inizialmente, aveva impugnato l'atto di fronte alla CTP di Napoli contestando, tra l'altro, l'utilizzo degli studi di settore per eseguire l'accertamento.
Il contribuente, infatti, sosteneva che gli studi di settore dovevano essere considerati presunzioni semplici. E quindi, per poter sostenere l'accertamento di un maggior reddito, avevano bisogno di essere corroborati da altri elementi probatori che avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento.
La CTP sosteneva che l'atto impositivo si basava esclusivamente sulle incongruenze di gestione riscontrate. Per la CTP, infatti, l'amministrazione finanziaria, effettuando un accertamento sulla base degli studi di settore come disciplinato dall'articolo 62 sexies del Decreto Legge 331/1993, avrebbe dovuto fornire degli elementi idonei a dimostrare il maggior reddito accertato.
Da parte sua l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso contro la sentenza della CTP di fronte alla CTR della Campania che dava ragione all'amministrazione finanziaria specificando che dall'applicazione degli studi di settore erano emerse gravi incongruenze in merito al margine operativo lordo, per le quali il contribuente era stato invitato a sostenere il contraddittorio. In tale fase il grossista napoletano non aveva fornito giustificazioni idonee a valutare diversamente i valori accertati. Di conseguenza, la CTR della Campania accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado. A questo punto il contribuente ricorreva in Cassazione.
I motivi della decisione della Corte
Nelle sue motivazioni la Corte di Cassazione fa notare come, in più occasioni, il Supremo Collegio si sia espresso sugli studi di settore. In ogni occasione i giudici di legittimità hanno affermato che gli studi di settore rappresentano la risultante di un'estrapolazione statistica basata su una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e sulle loro dichiarazioni dei redditi. Tali studi evidenziano dei valori, secondo la Corte di Cassazione, che quando eccedono il dichiarato integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'AdE dell'accertamento analitico - induttivo secondo quanto previsto dall'articolo 39, 1 comma, del DPR 600/1973.
Tale norma detta le disposizioni che l'ufficio deve seguire per procedere alla rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche.
Secondo la Corte tale accertamento deve essere svolto in contraddittorio con il contribuente. E quest'ultimo ha l'onere di allegare e provare, sia nella fase amministrativa e tanto più in quella contenziosa, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento in modo tale da dimostrare la sussistenza di un reddito inferiore rispetto a quello considerato normale dalla procedura di accertamento standardizzato. Per quanto riguarda l'Ente impositore, per la Cassazione quest'ultimo ha solo l'obbligo di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto dell'azienda o del contribuente oggetto dell'accertamento.
La Corte di Cassazione ricorda inoltre che questo orientamento è stato riconfermato anche da un organo sovranazionale come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate è tenuta solamente a dimostrare l'applicabilità dello studio di settore scelto al caso concreto, mentre è il contribuente che deve dimostrare, dandone la prova, che esistevano le condizioni per non applicare al suo caso quello specifico studio di settore. Ma il contribuente non ha assolutamente contestato il modello prescelto dall'Agenzia delle Entrate. Mentre l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato la grave incongruenza dei risultati di gestione dell'impresa e la sua antieconomicità.
D'altra parte queste prove devono essere fornite in fase di contraddittorio e, nel caso specifico del grossista partenopeo, quest'ultimo non ha effettuato alcuna attività di allegazione, legittimando in questo modo l'azione dell'Ente impositore che ha inviato l'avviso di accertamento.
D'altra parte, continua la Cassazione, il contribuente avrebbe potuto far valere le sue ragioni in fase contenziosa allegando prove sufficienti a vincere le presunzioni legali, ma tutto ciò non è avvenuto nel caso specifico.
Tutto ciò considerato per fare chiarezza la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: "il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria in fase pre-dibattimentale ed anche in sede contenziosa". Per questi motivi il ricorso del contribuente è stato rigettato.