Come sa oramai da tempo la maggior parte degli esercenti attività commerciali, ma anche i professionisti che li seguono, dal prossimo 1 gennaio 2020 sarà obbligatorio per tutti munirsi di registratori di cassa "telematici" per l'invio in tempo reale all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. Tale obbligo è già in vigore dal 1 luglio 2019 per coloro che realizzano un volume d'affari superiore ai 400.000 euro. D'altra parte, gli imprenditori che operano nella grande distribuzione e che accettano come forma di pagamento i ticket restaurant potrebbero trovarsi di fronte a duplicazioni di valori.
A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere nella risposta n° 394 del 7 ottobre 2019.
Il quesito posto all'AdE
La Pubblica Amministrazione finanziaria ha dovuto rispondere ad un esercente l'attività di bar e pasticceria. L'imprenditore in questione sviluppava un volume d'affari superiore ai 400.000 euro. Di conseguenza, aveva dovuto munirsi di registratori di cassa telematici fin dal mese di luglio. Nel suo esercizio il barista accettava come mezzo di pagamento i cosiddetti ticket restaurant e vendeva i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico.
L'esercente ha verificato che in fase di registrazione dei corrispettivi il suo registratore di cassa telematico conteggiava l'importo dei ticket restaurant due volte, cioè sia ai fini Iva che ai fini dei ricavi e nonostante questi ultimi siano regolarmente fatturati alla ditta fornitrice dei tagliandi.
Mentre per quanto riguarda la vendita dei biglietti del trasporto pubblico il registratore di cassa li registra come se fossero in regime di esenzione Iva, mentre l'esercente fa notare che a lui spetta esclusivamente il cosiddetto aggio, cioè la percentuale sulle somme riscosse. Di conseguenza, il contribuente chiede all'amministrazione finanziaria di indicare quale siano le modalità corrette per registrare e trasmettere gli incassi in modo da evitare duplicazioni.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria, richiamando il dettato normativo che ha stabilito l'obbligo di emissione dello scontrino elettronico e dei conseguenti registratori di cassa telematici per l'invio dei corrispettivi giornalieri, ricorda come l'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127, stabilisca con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere stabiliti specifici esoneri da tali adempimenti.
E questo deve avvenire, secondo il successivo comma 3 dell'articolo 2, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.
A tale proposito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n° 99297 del 18 aprile 2019, chiarisce la stessa Agenzia, sono state fornite istruzioni specifiche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere nonché le regole da seguire per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria ricorda che per quanto riguarda i ticket restaurant è solo con il pagamento da parte della società emittente che si realizza il presupposto dell'esigibilità dell'Iva e quindi, la rilevanza del ricavo.
Per questi motivi l'AdE precisa che in caso di disallineamento si terrà conto di tale principio. Per quanto riguarda la rivendita di biglietti dell'autobus, l'AdE precisa che, essendo dovuto al rivenditore solo il cosiddetto aggio, quest'ultimo non è tenuto ad emettere il documento commerciale all'atto della vendita.