La notifica di una cartella di pagamento può essere effettuata dall'Agente della Riscossione non solo attraverso le tradizionali forme di comunicazione, come potrebbe essere considerata la consegna da parte del messo notificatore, dell'ufficiale giudiziario o anche attraverso l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione della cartella esattoriale può avvenire anche attraverso l'invio al contribuente interessato di una mail di Posta Elettronica Certificata con allegata una copia informatica della cartella di pagamento o con il cosiddetto atto nativo digitale.

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n° 30948/2019 della Quinta Sezione Civile ha chiarito la differenza tra questi due tipi di documenti e ha ribadito la corretta procedura di notificazione degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

I fatti che hanno portato alla decisione della Corte

Il Supremo Collegio si è trovato di fronte al ricorso presentato da una S.p.A che aveva contestato una cartella di pagamento notificatale dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il mancato pagamento di accise relative all'anno di imposta 2014. La società di capitali ha visto respingere le proprie ragioni sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia di fronte alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

In particolare la C.T.R del Lazio aveva rigettato il ricorso della società contribuente affermando che la notifica della cartella esattoriale era avvenuta in modo corretto. La Società di capitali ha contestato la correttezza della modalità di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e, di conseguenza, il mancato raggiungimento dello scopo.

Per tali motivi ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della C.T.R del Lazio.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Il Supremo Collegio ha ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato dalla società contribuente. Il giudice di legittimità ha fatto notare, infatti, come l'articolo 26, comma 2, del DPR 602/1973 in tema di notificazione della cartella di pagamento fa espresso riferimento alle modalità di invio della comunicazione dettate dal DPR n° 68/2005.

Tale testo di legge contiene il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata". L'articolo 26, comma 2, prevede espressamente che l'Agente della Riscossione possa inviare una notifica attraverso la P.E.C utilizzando gli elenchi previsti dalla Legge. L'Agente della Riscossione, infatti, è dotato della facoltà di poter accedere liberamente a detti elenchi.

Non solo, ma per giungere ad una corretta definizione del caso concreto, la Suprema Corte fa diretto riferimento alle definizioni di documento informatico contenute nel DPR n° 68/2005. In particolare, l'articolo 1, lettera f, del DPR 68/2005 definisce un "messaggio di posta elettronica certificata" come un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

Inoltre, la Corte di Cassazione fa notare come il ricorrente abbia presupposto la violazione dell'articolo 20 del Decreto legislativo 82/2005, il cosiddetto Codice dell'amministrazione digitale. Nello specifico l'articolo 20 del Codice disciplina la "Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici". Facendo riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 1, lettera i-ter e lettera i- quinques del Codice dell'amministrazione digitale, la Suprema Corte chiarisce la distinzione tra l'atto nativo digitale e la cosiddetta copia informatica. Il primo è un duplicato informatico dell'atto originario mentre la seconda viene definita come copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo.

E questo è quanto è avvenuto nel caso concreto sottoposto al giudizio della Suprema Corte. Di conseguenza, in base alle normative citate sopra, l'Agente della Riscossione poteva legittimamente inviare la notifica tramite P.E.C allegando la copia per immagini della notifica della cartella di pagamento. Inoltre, la Cassazione chiarisce che nessuna norma dell'ordinamento obbliga l'Agente della Riscossione a firmare digitalmente la copia per immagini della notifica in originale cartaceo. Perciò, il ricorrente non può sostenere l'inefficacia della notifica stessa per mancanza della firma digitale. Infine, il Supremo Collegio ricorda come l'articolo 22, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale specifica che le copie per immagini dei documenti di origine cartacea hanno valore probatorio se non sono espressamente disconosciute dalle parti.

E questo, chiarisce la Corte, non è mai avvenuto nel caso in esame.

Infine, ribadendo un suo consolidato orientamento, la Corte di Cassazione chiarisce che anche considerando irrituale la modalità di notifica della cartella esattoriale, questa ha comunque raggiunto lo scopo secondo quanto stabilito dall'articolo 156 del Codice di Procedura Civile. Per tali motivi il ricorso è stato rigettato confermando le decisioni dei giudici tributari di merito.