Anche i vip alle volte devono rivolgersi ad un giudice per poter ottenere giustizia. E non è detto che, a motivo del loro ceto sociale, possano ottenerla più facilmente o a buon mercato dei cosiddetti "comuni mortali". Questo è stato il caso recentemente della famosa showgirl svizzera Michelle Hunziker. La conduttrice della fortunata trasmissione televisiva All Togheter Now, infatti, da qualche anno ha aperto un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per una cartella di pagamento relativa all'anno di imposta 2008 relativa al mancato versamento dell'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive.

Il contenzioso tributario è approdato davanti alla Sesta Sezione Civile Tributaria della Corte di Cassazione che, lo scorso 19 dicembre 2019, ha emesso l'Ordinanza n° 33795/2019. In tale sentenza. in estrema sintesi, la Cassazione ha stabilito che per poter richiedere il pagamento dell'Irap da parte di un artista deve essere provata, da parte della Pubblica Amministrazione Finanziaria, l'esistenza di una stabile organizzazione. A tale scopo non è sufficiente, secondo la Suprema Corte, che l'artista oggetto della cartella di pagamento abbia corrisposto a propri collaboratori delle cospicue provvigioni.

I fatti che hanno dato origine alla causa

La Suprema Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso della Agenzia delle Entrate in quanto, nonostante le ragioni della showgirl elvetica fossero state inizialmente accolte dalla Commissione Tributaria Provinciale, successivamente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva le ragioni della Pubblica Amministrazione finanziaria in base al fatto che la Hunziker avesse a libro paga diversi collaboratori, almeno cinque.

Di conseguenza, Michelle Hunziker presentava immediatamente ricorso per Cassazione contro tale decisione: con la Sentenza n° 23908 del 23 novembre 2016 la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e la rinviava ad altra sezione della CTR della Lombardia per una nuova decisione.

La Corte di Cassazione ricordava, nella sentenza del 2016, che per quanto riguarda il requisito della stabile organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.

Non solo, ma il soggetto deve impiegare anche beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione. O, comunque, deve utilizzare "lavoro altrui" in modo tale da superare la soglia dell'impiego di un collaboratore che svolga mansioni di segreteria o solamente esecutive.

D'altra parte, in riferimento alla specifica attività di "artista", la Corte di Cassazione del 2016 richiama un suo consolidato orientamento in base al quale tale attività di per sé costituisce un elemento presuntivo idoneo a ritenere che il contribuente risulta contare solamente sulle proprie capacità professionali. E questo indipendentemente dalla produzione di un reddito cospicuo. Al riguardo, per addebitare al contribuente l'imposta non sarebbe nemmeno sufficiente che l'amministrazione finanziaria dimostri che l'artista si avvalga dell'attività di un agente o di una agenzia di spettacolo. Tale rapporto giuridico, infatti, non può essere considerato il presupposto di una stabile organizzazione.

A parità di condizioni, continuava la Corte di Cassazione nel 2016, valevano le stesse considerazioni per gli sportivi professionisti che si avvalgono dei loro procuratori sportivi.

Sulla base di queste considerazioni la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dichiarava infondate le ragioni dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, il requisito della stabile organizzazione in capo alla contribuente non poteva dirsi adeguatamente dimostrata. Contro tale decisione l'amministrazione finanziaria ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Secondo il recente ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate la CTR della Lombardia non avrebbe tenuto conto del principio di diritto secondo il quale la prova della presenza o assenza di una stabile organizzazione non deve essere fornita dall'amministrazione finanziaria, ma dalla contribuente interessata.

E, comunque, nonostante l'onere della prova della presenza della stabile organizzazione non fosse a carico dell'Agenzia delle Entrate, tale prova sarebbe stata raggiunta e fornita dall'amministrazione stessa, in quanto sarebbe stato dimostrato che la Hunziker stipendiava regolarmente cinque collaboratori.

Comunque, l'attuale Sezione della Corte di Cassazione ha fatto notare come l'Agenzia delle Entrate non abbia provveduto, né in primo né in secondo grado, la circostanza dell'esistenza dei cinque collaboratori, cosa che sarebbe stata fondamentale per dimostrare la presenza di una eventuale stabile organizzazione. Le conclusioni della CTR della Lombardia, fa notare ancora la Corte di Cassazione, sono state raggiunte solo grazie alla documentazione prodotta dalla showgirl svizzera.

Di conseguenza, conclude la Cassazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va rigettato in quanto è stato adeguatamente dimostrato e motivato che la contribuente, in qualità di artista, non si è avvalsa di una stabile e autonoma organizzazione. Anche perché tale accertamento è di competenza esclusiva del giudice di merito. Di conseguenza inammissibile in sede di giudizio di legittimità.