L'Agenzia delle Entrate è legittimata a procedere alla notifica di una cartella esattoriale e dei relativi avvisi di accertamento nelle mani del coniuge separato del contribuente interessato. Anche se l'ex coniuge sia ancora convivente con il debitore interessato e, per di più, non comprenda appieno la lingua italiana. Discriminante per la validità della notifica è il fatto che il contribuente abbia provveduto o meno a modificare il domicilio fiscale. Questo, in estrema sintesi, quanto è stato stabilito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell'Ordinanza n° 33611/2019 depositata in Cancelleria lo scorso 18 dicembre 2019.
I fatti che hanno portato alla decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso di un contribuente che si era visto notificare sia gli avvisi di accertamento che le conseguenti cartelle esattoriali di pagamento presso il coniuge dal quale si era di recente separato. Il contribuente aveva visto le sue ragioni soccombere sia di fronte al giudice tributario di primo grado, sia di fronte alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche che, confermando l'interpretazione del giudice di prime cure, aveva considerato legittima la notificazione delle cartelle di pagamento presso l'ex coniuge.
Per tali motivi il contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche dovesse essere riformata.
In primo luogo perché la CTR delle Marche non avrebbe motivato adeguatamente la sua decisione e non avrebbe tenuto conto del provvedimento di separazione esistente tra i due ex coniugi. E in secondo luogo perché la donna non comprendeva perfettamente la lingua italiana, quindi non sarebbe stata in grado di discriminare correttamente le conseguenze derivanti dalla sua dichiarazione di essere la moglie convivente del contribuente-debitore.
Di conseguenza, in base al disposto dell'articolo 157 e successivi del Codice di Procedura Civile la CTR delle Marche, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della decisione di primo grado.
Inoltre, il contribuente debitore ha contestato ed impugnato la sentenza della CTR delle Marche per presunta violazione dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile in tema di "Notificazione a mezzo del servizio postale" e dell'articolo 3 della Legge 890/1982 che detta le disposizioni a cui si deve attenere l'ufficiale giudiziario quando effettua la notificazione di atti processuali, amministrativi o civili.
Nonché del successivo articolo 7 della Legge 890/1982 che detta le disposizioni a cui si deve attenere l'agente postale che procede alla notifica degli atti nelle mani di soggetti diversi dal destinatario naturale. In pratica, il contribuente-debitore ha sostenuto che la notifica delle cartelle esattoriali e dei relativi avvisi di accertamento dovesse essere ritenuta nulla dalla CTR delle Marche in quanto priva dei necessari requisiti formali fissati dalle norme sopra menzionate. Infine, il contribuente-debitore ha contestato che con la sua decisione la Commissione Tributaria Regionale delle Marche avrebbe violato il suo diritto di difesa garantito dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione.
Secondo il contribuente-debitore non sarebbe stata fornita dalla CTR un'adeguata motivazione al riguardo.
La decisione della Suprema Corte
Il Giudice di legittimità ha rigettato il ricorso del contribuente, dichiarando inammissibili tutti i suoi motivi di ricorso. Secondo la Suprema Corte, infatti, il ricorso proposto dal contribuente si basa su un presupposto errato e che dimostra di non aver colto la ratio della decisione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
La Cassazione ha fatto notare come la CTR abbia effettuato un accertamento di fatto dal quale è risultato evidente che la notifica degli avvisi di accertamento e delle relative cartelle esattoriali sia avvenuta presso il domicilio fiscale del contribuente.
Domicilio che lo stesso contribuente non aveva mai provveduto a rettificare. Tanto più che, allo stesso indirizzo, la Pubblica Amministrazione finanziaria aveva provveduto ad inviare l'invito di comparizione al contraddittorio. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate era pienamente legittimata a notificare gli avvisi di accertamento e le relative cartelle esattoriali presso il domicilio fiscale del debitore noto alla stessa amministrazione finanziaria.
Oltretutto, come accertato dalla CTR delle Marche, era stato lo stesso contribuente-debitore a instaurare il contraddittorio con l'amministrazione finanziaria. Di conseguenza, la CTR ha giudicato correttamente ritenendo regolare la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate e reputando, da questo punto di vista, ininfluente l'avvenuta separazione tra il contribuente-debitore e la moglie straniera. Per tali motivi il ricorso del contribuente è stato rigettato confermando quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.