Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC), che non percepiscono l'assegno del nucleo familiare (ANF), viene riconosciuto l'assegno temporaneo (AT), come integrazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.
Con il messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021 l’Inps fornisce i chiarimenti in merito alla misura d'integrazione del RdC, "l'assegno temporaneo", e comunica che nessuna richiesta deve essere effettuata dai beneficiari, in quanto la misura sarà corrisposta in automatico a chi ne ha diritto.
L'istituto effettua una verifica di dati incrociati tramite la richiesta del reddito di cittadinanza presentata, i dati relativi alla DSU in corso di validità e le banche dati presenti a disposizione degli archivi Inps e in base al carico fiscale dei minori nel nucleo eroga l'integrazione prevista sotto il nome di assegno temporaneo. Gli esiti dell'assegnazione sono visualizzabili sul sito dell'Inps, la cifra corrisposta mensilmente è calcolata in automatico in base alle tabelle in vigore.
Assegno Temporaneo
La legge di cui all'art. 1 comma 1 del d.l. 8 giugno 2021, n.79, convertito con modifiche dalla legge del 30 luglio 2021, n. 112, ha previsto un assegno temporaneo per i figli minori, su base mensile, ai nuclei familiari che non hanno diritto a percepire l'assegno del nucleo familiare e che ne abbiamo i requisiti.
L'art. 4 prevede che l'Assegno Temporaneo, sia corrisposto d'ufficio, insieme all'erogazione del RdC.
I requisiti per poter accedere all'integrazione sono la residenza e il soggiorno in base a quelli già previsti dalla richiesta del RdC. Un altro requisito fondamentale è che i figli minori siano fiscalmente a carico. Come già detto i beneficiari che ne hanno diritto non devono presentare nessuna richiesta formale.
L'integrazione del RdC è prevista nello specifico per i nuclei familiari composti da due genitori e i figli minori oppure uno dei due genitori con figli minori, nel caso nella DSU il dichiarante sia diverso dal genitore e ci siano presenti minori non classificati come figli, l'assegno sarà erogato soltanto in presenza di affido legale.
Resta comunque il fatto che l'assegno temporaneo è totalmente incompatibile con i soggetti che usufruiscono dell'assegno per il nucleo familiare (ANF).
Gli importi dell'AT
L'erogazione avviene mensilmente in aggiunta al RdC nei nuclei familiari con figli minori, come già specificato, ed in base alle tabelle messe a disposizione sul sito dell'Inps, che l'Istituto stesso annualmente approva. Le tabelle ripartiscono le fasce di reddito con gli importi previsti e le varie tipologie di nuclei familiari. Per i nuclei con tre figli minori a carico l'importo avrà una maggiorazione, che avverrà anche per ciascun figlio disabile presente nel nucleo familiare. Per quanto riguarda le separazioni o i divorzi gli assegni saranno, in caso di mancato accordo, ripartiti i pari misura ai genitori, lo stesso nel caso di affidamenti congiunti. Importante sottolineare che l'assegno verrà corrisposto anche in mancanza del rispetto degli obblighi facenti capo alla normativa del reddito di cittadinanza.