Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 17 dicembre 2021, non sarà più possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo, prevista per l'adempimento CigsOnline, tramite titolo cartaceo ma soltanto in maniera telematica, tramite il sistema PagoPA. Con il rinnovamento della procedura di pagamento si modifica anche l'iter per la presentazione dell'istanza della richiesta CIGS, che potrà essere inoltrata soltanto a compimento del pagamento della tassa prevista.
Casistiche varie
Il Ministero informa, i professionisti ed i delegati a presentare le istanze della richiesta CIGS, nonché le aziende che ne facciano richiesta che, qualora ci fossero delle pratiche in sospeso nel sistema CIGSonline, non ancora inoltrate ed anche già firmate telematicamente, si dovrà provvedere ad eseguire la nuova procedura di pagamento telematico.
Sempre a partire dal 17 dicembre 2021, non sarà più possibile, da parte delle aziende e dei loro delegati, inoltrare le istanze in maniera cartacea, ma usando la procedura telematica messa a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Ministero informa inoltre che per consentire l'aggiornamento tecnico del sistema, nella fascia 9:00 - 11:00 dello stesso giorno il servizio di inoltre istanze CIGS sarà sospeso.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
In breve - la CIGS è la misura erogata da parte dell'Istituto della Previdenza Sociale (INPS) ai dipendenti di quelle aziende che si trovano in situazioni di crisi o riorganizzazione o contratti di solidarietà difensivi.
L'indennità spetta a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano maturato un'anzianità aziendale almeno di 90 giornate presso un'azienda destinataria della normativa CIGS (D.Lgs.
n. 148/2015).
L'intervento della richiesta d'integrazione salariale straordinario può essere effettuato, come già accennato, quando l'azienda ha una riorganizzazione aziendale; quando è in crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; quando è in contratto di solidarietà.
Per la prima casistica, la riorganizzzione aziendale la durata prevista massima è di 24 mesi anche continuativi. Per la seconda, la crisi aziendale è prevista una durata massima di 12 mesi, anche continuativi, e non può essere richiesta una seconda indennità prima che sia trascorso un tempo pari a due terzi di quello interessato dalla precedente richiesta. Per la terza ed ultima casistica, dove la causale sono i contratti di solidarietà difensivi è prevista un'indennità di 24 mesi, anche continuativi, estensibile fino a 36 mesi alle condizioni previste dalla normativa.