Si chiude il cerchio dei diritti dei passeggeri in Europa: dopo il trasporto aereo, navale e ferroviario, viene regolato anche il trasporto effettuato con autobus.

Il Regolamento UE n. 181/2011, entrato in vigore da pochi giorni, stabilisce una serie di diritti dei passeggeri, con particolare riguardo ai disabili e alle persone a mobilità ridotta, nonché corrispondenti doveri dei vettori, oltre all'istituzione in ogni Paese membro di un'autorità indipendente che si occupi di far rispettare le regole ai vettori che operano sul suo territorio.

Per i casi di incidente gli importi massimi per il risarcimento dei danni non possono essere inferiori a:

220.000 euro per passeggero che sia deceduto o abbia subito lesione personali;

1.200 euro per bagaglio danneggiato o smarrito.

Per i casi di overbooking, cancellazione o ritardo superiore ai 120 minuti, il passeggero deve poter scegliere tra il reinstradamento verso la destinazione finale senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, oppure il rimborso del prezzo del biglietto. Per i viaggi che durano più di 3 ore, il vettore deve anche offrire a titolo gratuito l'assistenza necessaria che può consistere in spuntini, pasti e bevande, oppure nella sistemazione in albergo o altro alloggio per un massimo di due notti.

Va, però, precisato che tali diritti sono previsti per i passeggeri di autobus che percorrono una tratta pari o superiore ai 250 km.

I passeggeri disabili hanno diritto a ricevere assistenza sia nelle stazioni designate sia a bordo degli autobus.

Nello specifico, devono poter:

  • comunicare il proprio arrivo alla stazione richiedendo di essere assistiti nello sbarco;
  • spostarsi senza ostacoli dalla sala d'aspetto alla zona di imbarco, nonchè salire a bordo e scendere con elevatori o altre attrezzature necessarie;
  • essere assistiti da personale appositamente formato in materia di assistenza e sensibilizzazione alla disabilità.



Per quanto riguarda le procedure di reclamo, il Regolamento, oltre a stabilire che ogni vettore disponga di un sistema per il trattamento dei reclami accessibile a tutti, prevede queste tempistiche:

il passeggero deve trasmettere il reclamo entro 3 mesi dalla data in cui ha subito il disservizio;

il vettore deve accogliere o respingere il reclamo entro 1 mese dalla ricezione e, comunque, fornire una risposta definitiva non oltre 3 mesi dal ricevimenti del reclamo.