Conl'approvazione in via definitiva,il 23 dicembre, della Legge di Stabilità, operativa dal 1° gennaio 2014, sonostate introdotte notevoli modifiche alle regole per la buonuscita(TFS/TFR) dei dipendenti pubblici. La disposizione normativasi compone di un solo articolo chesi sviluppa in749commi. Icommi che attengono alla normativa sulla buonuscita sono il 484e il 485. Ilprimo recita così:

  • Coneffetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti chematurano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predettadata: a)all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, leparole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:«100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalleseguenti: «50.000 euro»”.

Nell'attuazionepratica questo comma sta a significare che fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle competenze di fine rapporto per i dipendentipubblici avveniva, in un certo senso rateizzato, a partire da unacerta somma ma con scadenze abbastanza vicine. Ora avverrà nel modoseguente:

1)se l’importo non supera i 50.000 euro la buonuscita sarà liquidatain un' unica soluzione;

2)se l’importo non supera i 100.000 euro in due tranche annuali;

3) Se si superano i 100.000 euro, il pagamento avverrà in duerate da 50.000 euro ciascuna e la terza per la differenza. Restaferma la scansione temporale.

  • "all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivemodificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi seimesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi»”.

Inpraticavienefissato un limite oltre il quale il pagamento deve essere rateizzato.Iltrucco, sempre per far cassa, è presto svelato: siabbassa la soglia e si ottiene il risultato di rinviare lacorresponsione del trattamento ad un numero di lavoratori sempremaggiore. Ecome direbbe qualcuno, sono sempre i soliti noti a pagarne leconseguenze.

Ilcomma 485cosìrecita: "Laliquidazione dei trattamenti di fine servizio (art. 3 della legge n.140/1997, modificato dal comma 484 della legge n. 147/2012) avverràdopo dodici mesi dalla cessazione dal servizio. Restaferma, però,l’applicazione della disciplina vigente prima della data di entratain vigore della presente legge, per i soggetti che hanno maturato irelativi requisiti entro il 31 dicembre 2013"

Insommala legge di stabilità prevedeuna nuova stretta per i pubblici dipendenti per i quali, oltre alprevisto blocco del rinnovo della parte economica del contratto collettivofino al 31 dicembre 2014, decretaun nuovo posticipo della buonuscita per chi cessa dal servizio perlimiti di età o di servizio (dai sei della precedente legge, ai dodici della nuova). Iltutto, ovviamente, senza interessi.