In materia di chiarimenti sulle supplenze per l'a.s.2015/2016, il Miur ha stabilito o confermato le sanzioni per la mancata accettazione della nomina in sede di convocazioni. Nello stesso testo sono indicate anche la cancellazione per altri casi di rifiuto dell'incarico o presa di servizio. Anche in questo caso, le brevi informazioni sui dubbi più frequenti in materia di proposta di supplenza, hanno il solo scopo di fornire un'idea sui punti cardine delle disposizioni del Ministero, sopratutto a coloro che per la prima volta si avvicinano al mondo della Scuola e non hanno molta esperienza con le convocazioni dalle graduatorie: non ci si deve fare remore o preoccupazioni eccessive se si deve rinunciare a una nomina o incarico, basta conoscere i propri diritti e a che cosa si va incontro, in modo da poter effettuare una scelta consapevole e conveniente in relazione alla propria posizione nella scuola.
Se non si accetta la nomina, le sanzioni - Il docente che non accetta la nomina sarà escluso dalla possibilità di ricevere altre convocazioni per quella materia scolastica, classe di concorso, nella stessa provincia per l'anno scolastico in corso della nomina rifiutata. L'aspirante, escluso dagli incarichi per quella disciplina, potrà però comunque ricevere proposte di supplenza per altre materie e cdc o direttamente dalle Graduatorie di istituto. Nel dettaglio, se si rifiuta una nomina, si potranno ottenere altri incarichi su altra materia. L'esclusione per la disciplina proposta in nomina ha validità nell'anno scolastico della ricezione stessa. Si ricorda comunque che la sanzione sopra descritta non è applicata al docente senza titolo di specializzazione sulle attività didattiche sul sostegno che rifiuta una supplenza su posto di sostegno - a volte può accadere che con lo scorrimento e il relativo esaurimento degli aspiranti si arrivi anche a coloro che non hanno titolo di abilitazione -A titolo di completezza si ricorda che il completamento del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2015/2016 è stato stabilito nella data dell'8 settembre 2015.
Mancata presa di servizio, le sanzioni - Differente è il caso del docente che, in seguito all'accettazione della nomina non prende servizio. In questo caso, in base ai chiarimenti del Miur, il docente sarà cancellato dalla Graduatoria provinciale e dalle Graduatorie di istituto per quella sede, scuola, per la classe di concorso per la quale ha accettato la nomina per l'anno scolastico in corso della proposta.
È dunque preferibile non accettare la nomina se non si è sicuri di poter prendere servizio, pena la cancellazione da due differenti graduatorie. Nel dettaglio, la sanzione della cancellazione in caso di mancata presa di servizio, comporta che per quello stesso anno scolastico, il docente non avrà più la possibilità di lavorare in nessuna delle scuole in cui era inserito.
Se sei un docente, facci conoscere la tua situazione in considerazione della tempistica Miur per l'assegnazione degli incarichi, cliccando su 'segui' perrestare aggiornato sulle modalità di accettazione e rifiuto e le rispettive sanzioni regolamentate dalla circolare sulle supplenze 2015/2016, e/o vota la news cliccando sulle stelle gialle in alto alla tua destra.