Non sono poche le problematiche che interessano la scelta della sede dell'incarico sopratutto se riguardano i docenti che assistono un famigliare e che fruiscono della Legge 104/92. Eppure anche nella priorità della scelta vi sono delle limitazioni sui posti che è possibile assegnare o di conseguenza che il docente può accettare e sulle modalità di operare in relazione all'art. 33 della stessa legge. Si propone qui di seguito delle 'pillole informative' in materia, che hanno sempre lo scopo di memorizzare alcune delle nozioni principali su modalità e criteri di assegnazione degli incarichi di supplenzain relazione alle nuove disposizioni Miur.

Legge 104, chi sceglie per primo la sede e su quali posti - Il Ministero della Pubblica Istruzione, con pubblicazione della circolare in materia di assegnazione delle supplenze e successiva nota chiarimenti conferimento per il personale docente e ata, regolamenta nel dettaglio anche la priorità di scelta della sede per gli aspiranti beneficiari della Legge 104 per l'assistenza di un familiare, un parente un affine. Nel testo si stabilisce che lapriorità nella scelta della sede, ai sensi della Legge104/92 agli art. 21 e 33, è applicabile esclusivamente per i posti spettanti come durata e numero di ore al docente di quella graduatoria, classe di concorso e posizione (posti della stessa durata giuridica e consistenza economica).

È importante sottolineare che per 'sede' si intende esclusivamente la singola Scuola della provincia di assistenza. Per comprendere meglio, se un docente si trova in graduatoria in posizione posizione utile per il conferimento di una cattedra annuale, non potrà scegliere prioritariamente su una cattedra più lunga, per esempio al 31 agosto.

Se alla convocazione ci sono più docenti con diritto dipriorità della scelta sedenello stesso scaglione di posti, l'assegnazione è espletata in base al punteggio sempre nel rispetto dell'ordine di priorità.Priorità scelta sede, su quali comuni - Il Miur precisa anche che la priorità della scelta della sede, come previsto dall’art.

33 comma 5 e 7 in materia di assistenza a familiare è applicabile solo nelle istituzioni scolastiche del comune di residenza del familiare che si assiste. In secondo luogo, la stessa legge nelle scuole del comune di assistenza è applicabile solamente nel caso in cui non vi siano cattedre disponibili, per le scuole ubicate in un comune viciniore nella stessa provincia di residenza oggetto della Legge 104. Permane comunque il diritto al completamento dell'orario, in caso di accettazione di spezzoni, in relazione alla posizione in graduatoria e anche con posti interi al 30 giugno.Se sei un docente (con o senza Legge 104/92) e desideri restare sempre aggiornato sulle modalità di accettazione e rifiuto delle supplenze e le immissioni in ruolo per l'a.s.2015/2016 della fase B e C, oltre ai criteri di assegnazione/applicazione della priorità nella scelta della sede, clicca su 'segui' e/o vota la news cliccando sulle stelle gialle in alto alla tua destra.