Qualche mese fa, fece scalpore la sentenza del Consiglio di Stato, che si unì a diverse altre del TAR del Lazio, nel “condannare” il nuovo isee per quanto riguarda le indennità per disabili. La storia è ormai conosciutissima, perché si tratta di alcuni ricorsi che cittadini alle prese con familiari disabili, si erano visti negare trattamenti agevolati per via di un ISEE troppo alto per via delle indennità percepite proprio per i disabili. In parole povere, a queste famiglie, venivano negate, per esempio, le esenzioni ticket perché la nuova normativa dell’ISEE valutava come reddito disponibile le indennità come l’accompagnamento o qualsiasi altra indennità per disabili.

Di fatto, per colpa di un aiuto a soggetti disagiati, agli stessi venivano negate le altre forma di aiuto. Adesso tutto è stato risolto ed anche l’Inps ha recepito la sentenza definitiva del Consiglio di Stato.

Correzione d’ufficio per gli ISEE

Con la Circolare INPS 137/2016 di fine luglio, l’Istituto ha comunicato che i valori dell’ISEE per soggetti alle prese con le indennità per disabilità, per tutti i modelli rilasciati entro il 28 maggio 2016, saranno ricalcolati d’ufficio. In definitiva, l’INPS provvederà entro il 10 settembre a correggere quei modelli che riportavano nel reddito delle famiglie, anche le indennità riguardanti le invalidità. Nella circolare si spiega anche che i cittadini potranno controllare da soli, tramite il canale telematico se muniti di password e Pin, oppure tramite CAF e soggetti autorizzati, il ricalcolo e l’aggiornamento del proprio ISEE.

Gli Enti che invece erogano le prestazioni agevolate, avranno subito on line gli ISEE ricalcolati con i nuovi parametri. In questo modo potranno continuare ad erogare le prestazioni agevolate a chi già le percepiva o potranno erogarle a soggetti prima tagliati fuori. Nessun riferimento a risarcimenti o rimborsi per quanto perduto in precedenza perché la nuova procedura è sperimentale, e probabilmente sarà il classico correttivo che guarda avanti e non indietro.

Non vanno confuse le altre indennità

La circolare dell’INPS è chiarissima e chiude anche altre situazioni che la sentenza sembrava avesse aperto. Le uniche indennità che non concorreranno alla formazione del reddito disponibile, quindi della presunta “ricchezza” della famiglia, sono quelle per disabili. Tutte le altre indennità per disagi diversi da quelli fisici, concorrono e concorreranno alla formazione del reddito.

Di fatto, i soggetti beneficiari di sussidi, indennità ed assegni vari, erogati a copertura di disagi reddituali, se hanno inserito questi emolumenti nella DSU di richiesta dell’ISEE, hanno presentato una corretta dichiarazione. Nel caso contrario, magari per aver frainteso la sentenza, hanno un ISEE sbagliato che va corretto. Un esempio lampante quello che è accaduto la scorsa estate in Basilicata, quando uscì il reddito minimo, un sussidio per indigenti che andava a sostituire un altro, il COPES. In Basilicata, per colpa di quanto percepito di COPES, soggetti disoccupati, poveri e senza tutele, sono stati esclusi dal nuovo strumento proprio per colpa di quanto percepito negli anni precedenti.

Adesso è chiaro che qualsiasi sussidio, quindi anche l’assegno COPES, andava inserito nell’ISEE perché la sentenza del Consiglio di Stato non riguarda queste indennità. Dicevamo, qualsiasi sussidio, quindi anche la carta acquisti, l’assegno di maternità normale o del comune, l’assegno familiare per il terzo figlio, la carta acquisti, il contributo per gli affitti e così via. In definitiva, anche se questi sussidi e queste indennità non sono soggette ad essere dichiarate ai fini IRPEF, per quanto concerne l’ISEE, fanno reddito a tutti gli effetti, con buona pace di chi per colpa di queste forme di sostegno al reddito, perderà sconti, riduzioni ed altre agevolazioni.