Con l'avvio del nuovo anno scolastico, le insegnanti delle scuole dell'infanzia si sono trovate alle prese con un nuovo compito: quello di controllare se i bambini frequentanti fossero o meno in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Come è noto, quest'anno è stato introdotto un nuovo decreto che impone l'obbligo di vaccinazione a tutti i piccoli alunni che si apprestano a entrare nel mondo della Scuola.

Il decreto ministeriale

Rispettare gli obblighi vaccinali è, dunque, un requisito fondamentale affinché i bambini possano essere ammessi a frequentare asili nido e scuole dell'infanzia.

Per i bambini delle scuole primarie, invece, in caso gli obblighi non siano stati rispettati, le Asl effettueranno un percorso di recupero della vaccinazione. I genitori, che non hanno provveduto a vaccinare i propri figli, potranno incorrere in sanzioni amministrative. Per i piccoli della materna, per mettersi in regola, il termine ultimo era stato fissato al 10 settembre mentre per gli alunni delle primarie c'è ancora tempo fino al 10 di ottobre. I minori che presentano controindicazioni a causa di malattie sono esonerati dall'obbligo; in tal caso i genitori dovranno provvedere, con apposita autocertificazione, a dichiarare le condizioni cliniche del proprio figlio.

A chi spetta allontanare il bambino dalla scuola

Dopo una circolare da parte dell'Asl, nella quale risulta la lista dei bambini non ancora vaccinati, i genitori avvisati dovranno provvedere a mettere in regola i propri figli e attestare, tramite appositi modelli di autocertificazione da consegnare alle segreterie scolastiche, di aver vaccinato il bambino o aver preso appuntamento per la vaccinazione.

Ma a chi spetta l'onere di allontanare i piccoli non in regola con gli obblighi vaccinali? Il compito spetta al Dirigente scolastico, mediante una comunicazione formale adeguatamente motivata. L'Associazione DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere) ha infatti inviato una richiesta al ministro della pubblica istruzione Fedeli e al ministro della salute Lorenzin, per chiarimenti su chi debba vietare l'ingresso ai bambini delle scuola dell’infanzia non in regola con il piano vaccinale obbligatorio, introdotto dal decreto 73/17, e divenuto, dopo modifiche, legge 119/2017.

Alla domanda ha risposto l’USR del Piemonte con una nota in cui specifica che il provvedimento di diniego di accesso ai servizi delle scuole dell’infanzia dei bambini dei quali genitori, tutori o affidatari non abbiano assolto, nei termini previsti, gli obblighi vaccinali indicati nell’articolo 3 del decreto legge 73/2017, spetta esclusivamente al dirigente scolastico e non alle insegnanti come, erroneamente, forse qualcuna aveva temuto.