Con la circolare 17/E del 2015 l'agenzia delle entrate risponde ad alcuni quesiti posti dai centri di assistenza fiscale in merito alle detrazioni fiscali e agli oneri deducibili usufruibili con la prossima dichiarazione dei redditi modello 730/2015 e/o Unico 2015. Nella prima parte vengono forniti chiarimenti interpretativi riguardo alla corretta detrazione fiscale di alcune spese mediche:

  • Le prestazioni sanitarie rese dai massofisioterapisti in possesso del previsto diploma possono essere detratte anche se manca la prescrizione medica.
  • Per le spese odontoiatriche è sufficiente la dicitura nella fattura rilasciata dal professionista "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche" in quanto sufficiente a definire l'oggetto sanitario della prestazione resa e escludere il ricorso a prestazioni di natura estetica altrimenti non detraibili
  • Via libera anche alla detrazione fiscale per le spese relative alla crioconservazione degli ovociti dopo le opportune precisazioni arrivate dal ministero della salute.

Per quanto riguarda gli altri quesiti che hanno trovato risposta da parte dell'agenzia delle entrate:

Le spese di trasporto sostenute per i disabili, nella previsione che le somme siano erogate nei confronti delle Onlus, possono costituire onere detraibile nella misura del 26%.

Le spese di istruzione sostenute per la frequenza di istituti tecnici superiori possono usufruire della detrazione fiscale prevista dall'art 15 lettera e coma 1 del Tuir, non è invece possibile la detrazione per i canoni di locazione pagati dagli studenti del suddetto corso in quanto specificatamente riservata a chi frequenta corsi universitari.

Spese di ristrutturazione edilizia

Consentita la detrazione fiscale delle spese per ristrutturazione edilizia nel caso che l'ordinante dell'apposito bonifico previsto dalla norma, non coincida con il beneficiario della detrazione, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti; sempre in tema di ristrutturazione edilizia è stato chiarito che si può usufruire del bonus del 50% anche per i nuovi lavori eseguiti su un immobile oggetto di un precedente intervento a condizione che lo stesso non sia una mera prosecuzione dei precedenti lavori; a differenza, invece, degli interventi di ristrutturazione edilizia, le cui rate non dedotte, in caso di morte del titolare si trasferiscono agli eredi, lo stesso non avviene relativamente alle rate residue relative all'acquisto di mobili.

Altri quesiti su detrazioni fiscali e oneri deducibili

Se disposte dal giudice anche le somme corrisposte all'ex coniuge per le spese di alloggio possono essere dedotte dal coniuge erogante;

Altre risposte sono state fornite in merito alla deducibilità delle spese per adozione internazionale da ripartire tra i coniugi in base alla spesa sostenuta da ciascuno di essi; sulle detrazioni per altri familiari a carico, sulla detraibilità del mutuo in caso di trasferimento all'estero per motivi di lavoro; sull'imposizione fiscale del reddito di lavoro dipendente svolto all'estero che va considerato al netto dei contributi; sulle spese di riparazione degli autoveicoli utilizzate dai disabili alle quali è applicabile l'iva al 4% e sul credito spettante per il riacquisto della prima casa.