A partire dallo scorso 14 giugno, i clienti che stipulano un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas potranno beneficiare di maggiori tutele. Vediamo di cosa si tratta.
Con la modifica del Codice del consumo, sono variate le norme per la stipula dei contratti di luce e gas, al fine di fornire maggiori garanzie al consumatore.
La nuova disciplina vale per tutti i contratti, anche quelli stipulati a distanza, o comunque fuori dai locali commerciali e si pone l'obiettivo di tutelare l'utente, anche contro il rischio di contratti attivati senza che vi sia alcuna richiesta dal parte del consumatore stesso.
Nuove disposizioni sono contenute nella delibera 266/2014/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica, in attuazione del d.lgs. 21/14, che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo.
I punti trattati dalla delibera
Diritto di recesso
Il consumatore non disporrà più di 10 giorni bensì di 14, al fine di poter esercitare il diritto di ripensamento dal contratto.
Informativa pre contrattuale
Nell'ottica della maggior trasparenza, il fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà fornire all'utente maggiori (e dettagliate) informazioni in merito al servizio, anche di carattere commerciale.
Copia del contratto su carta
Il fornitore ha l'obbligo di inviare al consumatore una copia cartacea del contratto firmato, prima dell'erogazione del servizio o comunque la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole che permetta al cliente di conservare le informazioni (come ad esempio una email o un cd).
Tale obbligo è di estremo rilievo nei casi di contratti conclusi a distanza - ad esempio al telefono o su internet, o fuori dei locali commerciali. Ma soprattutto si tratta di una misura volta a tutelare il consumatore il cui consenso al cambio del fornitore sia stato carpito con vari stratagemmi. Vengono così poste in essere delle misure preventive per evitare contratti non richiesti.
Qualora l'utente non si sia reso conto, nell'immediatezza, di aver acconsentito al cambio di fornitore, potrà impugnare il contratto, eccependo di non aver mai ricevuto alcuna documentazione scritta e firmata e potrà richiedere la disattivazione del servizio.
Cambio di fornitore
Qualora il consumatore voglia cambiare immediatamente fornitore dovrà rinunciare al periodo per il ripensamento.