Dopo due anni di attesa è stato recentemente approvato il DDL concorrenza contenente nuove disposizioni che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero favorire i consumi e rafforzare le garanzie per il consumatore.

I primi commentatori non hanno accolto con particolare entusiasmo le novità legislative, da molti ritenute insufficienti a dare slancio al mercato e alla concorrenza.

Le novità del DDL Concorrenza

Tra le novità legislative merita una particolare riflessione quella contenuta nell'art. 6 del DDL concorrenza, che introduce il nuovo comma 3bis dell'art.

135 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui le generalità dei testimoni di un sinistro stradale con soli danni materiali, dovranno essere indicate già nell'atto di denuncia del sinistro, cosiddetto Cid, a pena di inammissibilità della prova testimoniale.

La norma dovrebbe costituire un ulteriore passo avanti nella lotta contro le truffe assicurative, perché contrasterebbe i cosiddetti "professionisti della testimonianza".

A ben vedere la norma si presenta come un ulteriore regalo ai professionisti della truffa assicurativa, e pare che il Governo abbia perso un'altra buona occasione per intervenire con decisione in materia. La norma sarà tutt'altro che di ostacolo ai malintenzionati.

E' un dato notorio, specie per le compagnie assicurative, che il sinistro stradale falso viene confezionato "a tavolino" per sua stessa natura. A quel tavolo sono necessariamente seduti il presunto investitore, il presunto danneggiato e, ovviamente, l'immancabile presunto testimone.

Ciò è emerso all'esito di alcune importanti indagini penali che hanno fatto luce su questo fenomeno molto diffuso in Italia, causa primaria degli aumenti dei costi delle polizze assicurative.

Per questo motivo la denuncia del falso sinistro stradale sarà certamente completa in ogni sua parte, con buona pace della lotta alle truffe assicurative e del DDL concorrenza.

La norma in commento finirà invece per perseguitare, ancora una volta, l'automobilista onesto che, vittima di un incidente con soli danni a cose, dovrà preoccuparsi prima di ogni altra cosa di reperire carta e penna per l'identificazione dei testimoni presenti, prima che questi si allontanino dal punto d'urto.

Pena l'inammissibilità della prova testimoniale e la conseguente riduzione del danno risarcibile per il principio della presunzione di colpa concorrente, anche laddove egli non ha contribuito a determinare l'evento.

Come e perché questa nuova norma dovrebbe essere di monito ai truffatori non è al momento comprensibile, visto che la maggior parte dei sinistri stradali falsi provoca anche e soprattutto danni fisici (fonte indagini penali), notoriamente più redditizi e per i quali non trova applicazione la nuova legge.