Il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la riforma della giustizia Penale voluta dal Ministro Orlando.

Una riforma preceduta da un coro di dissensi, soprattutto da parte dell'avvocatura che ne ha contestato fortemente l'approvazione con una serie di astensioni dalle udienze. Non sono mancate neanche le proteste di una parte della magistratura.

La riforma è legge e con essa occorre confrontarsi, sperando che, nonostante le perplessità di molti, la riforma raggiunga il risultato sperato: processi più celeri senza sacrificare le garanzie dell'imputato.

In attesa dei risultati "sul campo" della riforma, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in argomento diffondendo le linee guida che interpretano le recenti novità legislative.

Analizziamo in sintesi i chiarimenti interpretativi degli Ermellini:

Condotte riparatorie

Alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge Orlando che ha introdotto questo istituto, gli imputati potranno chiedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e alla eliminazione, se possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Per espressa previsione dell'art. 1, comma 3, delle legge 103/2017, da tale possibilità è escluso il giudizio di legittimità.

La Suprema Corte ha puntualizzato che le nuove disposizioni riguardanti i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere si applicano solo a provvedimenti e alle sentenze emessi dopo l'entrata in vigore.

Declaratoria di inammissibilità

La Corte di Cassazione ha precisato che questa parte della riforma, ovverosia la procedura semplificata di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi davanti ai Supremi Giudici, si applica immediatamente anche ai ricorsi già pendenti, purché non sia stato dato ancora l'avviso di fissazione dell'udienza.Gli Ermellini hanno precisato che non trova immediata applicazione l'aumento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende comminata in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Tale sanzione economica si applica difatti ai ricorsi presentati dopo il 3 agosto 2017. La dichiarazione di inammissibilità de plano sarà adottata da appositi collegi delle sezioni ordinarie e non dalla settima sezione, secondo apposite disposizioni tabellari.

Le linee guida chiariscono che l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso non si applica ai procedimenti di assegnazione all'apposita sezione già emessi al momento dell'entrata in vigore della riforma. Il magistrato coordinatore dell'esame preliminare dei ricorsi dovrà predisporre un modello base per tutte le sezioni di scheda per l'indicazione delle cause di inammissibilità, che sarà redatto dopo aver consultato i responsabili sezionali e il direttore del C.E.D.

Trovano immediata applicazione, anche ai procedimenti pendenti, le nuove disposizioni sulla rettificazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia la nuova disposizione sull'annullamento senza rinvio.

Patteggiamento

Le nuove disposizioni hanno introdotto dei limiti alla ricorribilità in Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti che, ha precisato la Cassazione, si applicheranno solo alle richieste di patteggiamento emesse dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

Le nuove disposizioni che limitano la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso in Cassazione, trovano immediata applicazione, anche se i provvedimenti sono stati emessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

Mentre le nuove disposizioni che limitano il potere del PM di proporre ricorso in Cassazione, si applicano solo ai provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della legge 103/2017.

Errore materiale o di fatto

Le nuove disposizioni in materia di ricorso in Cassazione per errore di fatto o materiale si applicano anche ai provvedimenti che la Corte di Cassazione ha emesso prima dell'entrata in vigore della riforma, a condizione che non siano decorsi 90 giorni dalla deliberazione del provvedimento.

I ricorsi già pendenti in Cassazione non sono interessati dalla modifica legislativa in punto di competenza a decidere sulla rescissione del giudicato, anche se l'udienza di discussione non è stata ancora fissata.

Misure cautelari reali

Gli Ermellini hanno operato un distinguo: per i decreti di fissazione dell'udienza relativi a ricorsi pendenti non ancora fissati al momento dell'entrata in vigore della riforma, i decreti saranno emessi secondo il rito camerale partecipato di cui all'art. 127 del c.p.p.; per i ricorsi già fissati la riforma non si applica e il rito di riferimento è quello previsto dall'art. 611 del c.p.p.