La Corte Federale di Appello - il secondo grado della giustizia sportiva - a epilogo dell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie condotta dalla Procura della Federcalcio (FIGC), ha pubblicato la decisione del giudice (36 pagine) che ha portato alla penalizzazione di 15 punti della Juventus, da scontare nel campionato di Serie A 2022/2023; al proscioglimento degli altri 8 club, dirigenti e amministratori coinvolti; all’inibizione temporanea per 11 dirigenti bianconeri di svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

Decisiva la documentazione trasmessa dalla Procura di Torino (giustizia ordinaria) - impegnata nell'indagine Prisma - alla Procura Federale (giustizia sportiva).

Punto per punto

La prima cosa chiarita è come mai la Juventus - prosciolta in primo grado - sia invece stata sanzionata in secondo grado. Ad aprile del 2022, infatti, il Tribunale Federale Nazionale (primo grado) aveva prosciolto la Juventus e gli altri 10 club inizialmente indagati dalla Procura Federale nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze. A quel punto la Procura Federale aveva presentato un primo ricorso alla Corte Federale d'Appello: respinto. E pochi mesi dopo uno nuovo, per revocazione parziale, questa volta accolto, nei confronti della Juventus e di altri 8 club, ad eccezione di Napoli e Chievo Verona.

La differenza, rispetto a prima, risiede nei documenti acquisiti dalla Procura di Torino: circa 14mila pagine di atti e documenti che, se la Corte federale avesse conosciuto prima, “avrebbe determinato per certo una diversa decisione”.

I nuovi documenti - scrive infatti la Corte - disvelano“...l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata“.

Tra i documenti chiave, il "Libro Nero di FP" (Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus ora al Tottenham)". Un "libro", scritto da Federico Cherubini (dirigente sportivo inibito), che secondo la Corte è "l'elemento dimostrativo più rilevante". Sia per il "contenuto" che per il "contesto nel quale esso è stato redatto", dal quale emerge - scrive il giudice - come "...fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale".

Nonostante la Juventus abbia sostenuto che si trattasse di un normale "appunto" di lavoro, secondo il giudice è invece “evidente che Cherubini fosse pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto, mettendo sul tavolo quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali". Da esso, infatti, “si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021... e della difficoltà di uscirne”.

Rilevanti sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali. Tra le più significative quella del 16 luglio 2021, relativa all'operazione Pjanic-Arthur con il Barcellona.

Marco Re (allora dirigente Juventus), intercettato in una conversazione con una persona appartenente ad una "importante banca", dice: “ma tu pensa uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni […] cioè era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì. Adesso lo paghi […]cioè te lo porti avanti per 4 anni [con gli ammortamenti]”.

La decisione si concentra quindi sulle operazioni di scambio (permuta) tra giocatori, in particolare quelle con club esteri (OM Marsiglia, Barcellona, Manchester City, Lugano, Basilea). Tra le operazioni, la Corte definisce "eclatante" lo scambio Aké/Tongya tra la Juventus e il Marsiglia. Da un lato, perché l'operazione"...apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio...".

Dall'altro, perché rileva - scrive il giudice - che la fattura emessa dal Marsiglia con destinatario la Juventus e causale "compensazione" dell'operazione di scambio, "viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla... E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti”.

La decisione

Per la Corte, quindi, sulla base dei nuovi documenti acquisiti, si è trattato di “valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio" e non "di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto.

Né di operare una valutazione del prezzo scambiato".

Anche perché se da un lato la Corte aveva avvertito che non tutte le plusvalenze sono legittime, dall'altro aveva segnalato la carenza di parametri che consentissero di stabilire le violazioni.

Le plusvalenze, infatti, non costituiscono un illecito e non esiste una norma che regoli quale sia il giusto prezzo di un calciatore e in base a quali parametri debba essere stabilito.

Ma alla luce del nuovo quadro generale emerso con l'acquisizione del "Libro Nero di FP" e delle intercettazioni, secondo il giudice, le operazioni con i club esteri diventano "...a maggior ragione rappresentative del modus operandi non corretto della FC Juventus S.p.A”, perché "...

invece di essere state trasparentemente e correttamente rappresentate come permute, esse sono state mostrate all’esterno come operazioni formalmente indipendenti”.

Questo, secondo la Corte, è dovuto dal fatto che le operazioni con squadre estere "non potevano contare sulla stanza di compensazione disciplinata dalla federazione di appartenenza e, pertanto, la mera conclusione di una operazione a specchio non era sufficiente ad ottenere lo “scambio” finanziariamente neutro, dovendosi di volta in volta aggiungere - sistematicamente - un qualche patto che a monte condizionasse reciprocamente lo scambio (vendo perché tu compri e tu vendi perché io compro, quindi scambiamo)…".

Quindi secondo il giudice “si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A.

da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare".

Le conclusioni della Corte

La Corte d'Appello ha stabilito che se da un lato è vero che "che qualunque plusvalenza derivante da cessione è la conseguenza della contrapposizione tra il valore di cessione e il valore netto contabile del diritto al momento della cessione, è altrettanto vero che proprio il valore di cessione richiede fondamenti logici”. E quindi "anteporre un obiettivo di plusvalenze esclusivamente per ottenere un risultato economico finale, senza seguire alcun processo che sia razionale, dimostrabile e che non costituisca “un atto di fede...non ha alcun fondamento prima logico poi bilancistico”.

Lo scopo del processo sportivo - aggiunge infine la Corte - "non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi asussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale".

La sanzione deve quindi “tenere conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare". E deve essere “proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione…”.

Sulla base di questo, la Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso e la Juventus è stata sanzionata con una penalizzazione di 15 punti. E 11 dirigenti inibiti temporaneamente in ambito FIGC, con richiesta di estensione UEFA e Fifa.

Perché gli altri club sono stati prosciolti

Diversamente da quanto accaduto per la Juventus, invece, la Corte afferma che sulla base dei documenti forniti dalla Procura“non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936”.

In riferimento alla Sampdoria e all'operazione Audero-Mulé, ad esempio, scrive che sebbene “certamente sospetta", non può raggiungersi"...(quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceità e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci”.

Per quanto riguarda Napoli e Chievo Verona invece, inizialmente prosciolte, il giudice motiva sostenendo che ha "escluso dal ricorso la società SSC Napoli e la società AC Chievo Verona Srl, e i rispettivi dirigenti, per l’integrale assenza di operazioni di scambio dirette con la FC Juventus S.p.A.