Dal 13 settembre il matrimonio civile si può sciogliere in soli 6 mesi senza dover passare dal tribunale. Il decreto legge di riforma (Dl 132/2014) ha dato vita a tal fine ad una nuova figura la "negoziazione assistita da un avvocato".

Grazie a questa disciplina quando moglie e marito intendono separarsi possono andare da un avvocato e trovare una soluzione consensuale, senza aspettare il giudice, che prima di questo decreto era l'unica figura a cui rivolgersi per sciogliere un unione che aveva il compito di verificare l'irreversibilità della crisi coniugale e la presenza dei presupposti per lo scioglimento previsti dalla legge.

Il legale mette per iscritto l'accordo e le parti lo sottoscrivono e autenticano le firme, a questo punto deve trasmettere entro dieci giorni una copia e le certificazioni necessarie all'ufficiale di stato civile del Comune che ha iscritto o trascritto il matrimonio passati i quali incorre in una sanzione da 5 mila a 50 mila euro.

La nuova normativa non si applica ai coniugi genitori di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, in questi casi rimane necessario l'intervento del giudice. I coniugi decidono consensualmente di separarsi o divorziare ma per divorziare le coppie devono essere in stato di separazione. I tempi di attesa tra separazione e divorzio però non cambiano, il divorzio si ottiene non prima di tre anni dalla separazione.

Una via alternativa che è in attesa di conferma parlamentare è il ricorso diretto da parte di marito e moglie all'ufficiale di stato civile per formalizzare l'accordo di separazione, valido a parte i casi in cui l'intesa non contenga patti patrimoniali e non ci siano figli minorenni o maggiorenni non autonomi o con grave handicap.

In Francia la decisione se è consensuale non prevede un tempo per la separazione, se non è consensuale il divorzio può essere ottenuto dopo due anni. In Germania, invece, è previsto un anno di separazione se vi è consenso e tre se non c'è. In Gran Bretagna due o cinque anni di separazione, ma se l'altro coniuge ha un "comportamento che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto" il giudice può dichiarare immediatamente il divorzio.

Diritti dopo il divorzio:

- al coniuge malato e non idoneo al lavoro va attribuito un'assegno anche in caso di sproporzione fra i redditi dei due ex coniugi, ordinanza 3365/2014 della Cassazione;

- alla pensione di reversibilità divisa tra ex moglie e l'attuale vedova, attribuita però in relazione alla data di separazione e alla convivenza prematrimoniale, come da sentenza 6019/2014 della Cassazione;

- alla morte dell'ex coniuge, l'assegno a carico dell'eredità a cui può aver diritto il divorziato va quantificato in misura dell'assegno di divorzio, e condizioni di bisogno, la pensione di reversibilità, le sostanze dell'asse ereditario, numero e parentela degli eredi e condizioni economiche ai sensi della sentenza 1253/2012 della Cassazione;

- al coniuge divorziato che beneficia dell'assegno e non si sia risposato, spetta una quota del Tfr maturato dall'ex, calcolata solo sulla somma corrisposta al lavoratore dopo la sentenza di divorzio e non sull'intera liquidazione, ai sensi della sentenza 24421/2013 della Cassazione.