Martedì 3 febbraio 2015, un benzinaio vicentino, nel tentativo di salvare dall'assalto di cinque rapinatori armati una commessa di un negozio di oreficeria vicino, ha sparato un colpo di fucile in aria. Uno dei malviventi, sentendo il colpo di fucile, ha puntato un arma contro l'uomo facendo fuoco. Ne è seguito un conflitto armato in cui è rimasto ferito uno dei malviventi. Il bandito ferito è morto quasi subito. Il benzinaio, che qualche anno fa era stato premiato con la medaglia al valor civile, per aver salvato una donna a seguito di un incidente, è adesso indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

Cosa dicono le norme - L'eccesso colposo di difesa è disciplinato dall'art. 55 del codice penale che, a grandi linee, prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di delitto colposo, qualora si eccedano i limiti stabiliti dalla legge o stabiliti dalla necessità, nel commettere: l'esercizio di un delitto o l'adempimento di un dovere ( art.51 c.p.), attività di legittima difesa ( art.52 c.p.), l'utilizzo legittimo delle armi ( art.53 c.p.) e azioni in stato di necessità ( art.54 c.p.). L'art. 52 codice penale prevede, al primo comma, la non punibilità per chi ha commesso il fatto, la legittima difesa appunto, se costretto dalla necessità di difendere un diritto contro un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Il principio della proporzionalità tra legittima difesa e offesa - Affinché tale principio trovi applicazione, occorre la presenza legittima in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., che l'arma utilizzata al fine di difendere, quando sussiste il pericolo di aggressione e quando non c'è desistenza, la propria e l'altrui incolumità, nonché al fine di difendere i beni propri o altrui, sia legittimamente detenuta.

Inoltre, va specificato che l'art. 52 c.p. trova applicazione anche nel caso in cui dal proprio comportamento nasca un pericolo più grave di quello preventivato.

In conclusione -  È il requisito della proporzione tra offesa e difesa che fa la differenza tra legittima difesa non punibile ed l'eccesso colposo, che, al contrario è punibile come delitto.

Qualora la reazione al pericolo non risulta superiore all'attualità dell'offesa ingiusta, non si può parlare di eccesso colposo. Il vicentino, che viene definito eroe dai suoi concittadini, avrebbe agito, come da lui sostenuto in varie interviste, per difendere se e  un'altra persona. Si potrebbe argomentare che se i fatti sono avvenuti così come raccontati dal benzinaio vicentino, potremmo essere in presenza di legittima difesa. Vedremo cosa decideranno gli organi giudiziari e come si evolverà la vicenda alla luce della richiesta di risarcimento del danno proposta dai familiari del bandito.