In relazione al comma 73 della Legge 107, l'assegnazione agli ambiti territoriali rappresenta la prospettiva per il personale docente in esubero o soprannumerario o eccedentariodal prossimo anno scolastico: nessuna possibilità dunque di tornare nella sede scolastica di precedente titolarità. Durante gli ultimi incontri sindacato-Scuola il Miur ha preso tempo per una nuova valutazione definitiva del piano di mobilità docenti 2016/2017 che ha capovolto le aspettative del personale della scuola in relazione alla normativa in vigore fino all'anno 2015/2016.

Il contratto scuola assicurava al docente con trasferimento d’ufficio o tramite domanda condizionata su posto comune o sul sostegno la possibilità di rientro con priorità nella sededa cui è stato trasferito per esubero o soprannumero. A rischio dunque questa garanzia per i docenti che si trovino in questa situazione? Che cosa ci si aspetta esattamente di leggere nel nuovoCCNI 2016/17? Attesa per l'incontro Miur-sindacati per la giornata dell'11 gennaio, e intanto si organizza la mobilitazione per la data del 12, ma non tutto il personale della scuola scenderà in piazza.

Trasferimento negli ambiti territoriali

Nessuna preferenza per le istituzioni scolastiche e nessun garanzia di rientro per il personale docente in esubero o sovrannumerario o eccedentario, in considerazione che la legge 107 stabilisce il trasferimento negli ambiti territoriali.

Il provvedimento comporta l'impossibilità di presentazione dell'istanza condizionata, come indicato all'art.7 del CCNI 2015/2016, con l'indicazione di prima preferenza l'istituzione scolastica nella quale il docente è stato dichiarato in esubero o soprannumerario e verso la quale si intende fruire del diritto al rientro con precedenza.

L'unica condizione era stabilita nella presentazione preventiva della domanda con tempistica annuale (per ciascuno degli otto anni in cui si è stati perdenti posto in attesa di un posto libero nella scuola di prima preferenza, indicando sempre la stessa sede). Il personale scolastico che ha subito il trasferimento per esubero o soprannumero si vede così tolta la possibilità di rientro nella sede di prima scelta.

Negli ultimi giorni dell'anno, durante uno degli incontri con il Ministero in materia di mobilità 2016/2017, i sindacati hanno esposto nuovamente la problematica, rilevando alcune possibilità di concessione della stessa almeno su una determinata istituzione scolastica ai docenti perdenti posto in uno degli ultimi otto anni. Il provvedimento e i nuovi criteri si aspettano ben esplicitati all'interno del nuovoCCNI 2016/17, anche se al momento non si può indicare una corretta tempistica.

Mobilità 2016/2017 concessa su una scuola ai perdenti posto?

Una possibilità dunque sarebbe quella da rilevare nella possibilità per il docente in esubero o in soprannumero di ottenere di nuovo la sede da cui è stato trasferito (nell'arco degli ultimi otto anni) con priorità nel momento in cui si liberi un posto.

I criteri di precedenza si dovrebbero applicare alla I fase di trasferimenti, anche se il docente perdente posto è titolare di sede scolastica in un comune differente da quello della scuola per cui ha fatto domanda. Il diritto è però riconoscibile solo nell’ambito della provincia e sulla tipo di titolarità in sede di trasferimento e non su modifica della provincia di titolarità per operazioni di mobilità professionale o territoriale interprovinciale. Nonostante le limitazione, la disponibilità potrebbe rappresentare uno spiraglio per i docenti perdenti posto, che in questo nuovo anno scolastico sono stati in numero elevato, sopratutto sul posto sulle attività didattiche sul sostegno. Si attende al momento di conoscere la risposta del Miur del prossimo incontro che si terrà nella giornata dell'11 gennaio 2016e durante il quale ci si aspetta delle nuove indicazioni da inserire nel documento delCCNI 2016/17.Se desiderate restare aggiornati sulla mobilità docenti 2016/2017, cliccate su 'segui' in alto a destra.