La Motorizzazione (ovvero il Ministero dei Trasporti) ha espresso alcuni importanti chiarimenti in tema di revoca della patente di guida in quei casi in cui vengono violate alcune regole sulla circolazione stradale. In particolare essa ha stabilito, con la circolare n. 29675 del 21 dicembre scorso, che il termine dei 3 anni per chi subisce la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di droghe va calcolato a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, essendo invece irrilevante la data in cui è avvenuto l’accertamento dell’infrazione.
La Motorizzazione ha in breve effettuato una interpretazione strettamente giuridico-letterale del comma 3-ter introdotto dalla riforma stradale, all'articolo 219 del Codice della Strada. Il comma 3-ter, infatti, fa decorrere i 3 anni di ‘blocco’ dalla data di accertamento del reato’, non essendo possibile, in tale arco temporale, conseguire una nuova patente di guida. La Motorizzazione si è quindi nettamente discostata da quell’orientamento giurisprudenziale che interpreta l’espressione ‘dell’accertamento del reato’ facendo riferimento al momento del controllo stradale.
La Motorizzazione e l’interpretazione della giurisprudenza contraria
Ciò che rileva per il decorso del termine dei 3 anni quindi non è il momento i cui gli agenti verbalizzano l’accaduto ma il momento in cui il giudice accerta la sussistenza del reato.
L’accertamento effettuato dagli organi di polizia stradale non conta proprio, perché nel comma 3 ter dell’art 219 Codice della Strada si sarebbero usate altre espressioni più evocative come 'consumazione dell’illecito' e non la parola ‘reato’. I chiarimenti della Motorizzazione sul punto trovano comunque conforto anche in recenti pronunce della giurisprudenza maggioritaria che interpreta il comma 3-ter in senso logico-sistematico e non su mere circostanze di fatto.
Infatti, poiché la revoca della patente è sempre determinata dalla sentenza penale passata in giudicato, ne consegue che anche il termine triennale per il riconseguimento della patente di guida deve decorrere dal momento del passaggio in giudicato della suindicata sentenza. Nel caso contrario infatti si farebbero decorrere i 3 anni in un periodo di tempo in cui la patente di guida non è stata ancora privata diefficacia e validità a seguito della pronuncia giurisdizionale.
La prassi resta invariata fino ad una bocciatura della Cassazione
Peraltro anche l’articolo 224, comma 2 del Codice della strada, affianca la revoca della patente di guida ad una sentenza di 'condanna irrevocabile', che si realizza appunto nel momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che la revoca viene disposta dal prefetto solo dopo tale passaggio in giudicato. Fino a quando non interverrà una pronuncia della Corte di Cassazione di segno contrario, quindi gli uffici della Motorizzazione continueranno a respingere le domande basate su un calcolo dei 3 anni che inizia dalla data dell’accertamento dell'infrazione da parte della polizia. Ancora irrisolto resta però un altro problema: quello della revoca disposta anche dopo diversi anni dal verificarsi del fatto. Per altre info di diritto, premi tasto il 'segui' accanto al mio nome.