La recente sentenza emanata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania può rappresentare un importante snodo per quanto riguarda l'evoluzione giurisprudenziale sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa.In passato, giuristi ed esperti del settore, hanno cercato di inquadrare al meglio questa fattispecie di reato.
Il reato citato per la prima volta da Falcone e Borsellino
Furono proprio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a citare questo reato per la prima volta, nell'ordinanza – sentenza nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra, fattispecie ottenuta sommando gli articoli 110 (concorso nel reato) e 416 bis (associazione mafiosa) del codice penale.Già nel 1987 lo stesso Falcone, sottolineava la necessità di tipizzazione del reato, capace di punire le condotte grigie di collusione con la criminalità organizzata, in particolar modo dei cosiddetti “colletti bianchi” che con la loro attività possono dare un aiuto sostanziale all'organizzazione criminale.Purtroppo a distanza di molti anni, non è stato possibile avere una risposta chiara da parte del legislatore.
La sentenza del gip di Catania
Per il giudice del tribunale di Catania, Gaetana Bernabò Distefano, non esiste nell'ordinamento giuridico italiano il concorso esterno in associazione mafiosa.Il giudice ha preso spunto dalla sentenza Contrada della corte europea dei diritti dell'uomo, con cui la cedu ha stabilito che la condanna ricevuta dal superpoliziotto Bruno Contrada era ingiusta, poiché all'epoca dei fatti il reato non era presente nel nostro ordinamento, essendo il nostro un modello di civil law e non di common law.La carenza legislativa ha portato così il gip, nel caso di specie, ad emanare una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così l'imputato Mario Ciancio Sanfilippo, editore e direttore del quotidiano "La Sicilia", è stato assolto.Una pronuncia che, come prevedibile, ha creato numerose polemiche, tanto che il presidente dell'ufficio del gip, Nunzio Sarpietro, ha preferito prenderne le distanza pubblicamente.Insomma, il reato c'è ma il legislatore non l'ha ben disciplinato.