Il coniuge che abbandona il tetto della casa coniugale può subire l'addebito, ossia la colpa della rottura del matrimonio. A tale coniuge non viene riconosciuto il diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento; quest'ultimo mostra sempre nuove sfaccettature. Secondo il recente orientamento della Cassazione (sentenza n. 7163 del 12 aprile 2016)può non essere sempre così. Ci sono dei casi nei quali prevale la tutela di interessi parimenti importanti, tali da derogare all'adempimento dei doveri coniugali in una visione solidaristica in virtù dell'articolo 2 della nostra Costituzione.
Oltreai casi di evidente discrasia tra i due coniugi, come nelle ipotesi di violenze fisiche o psichiche, è sottratto alla responsabilità dell'addebito anche il coniuge che decide di abbandonare la casa, a seguito di una conclamata e non più riparabile rottura della vita matrimoniale, caratterizzata da spiritualità e materialità. Al contrario, risulta assolutamente legittimo l'abbandono del tetto, successivamente alla presentazione della domanda di separazione. Se così non fosse, si andrebbero ad intaccare in maniera pressoché significativa i principi generali in tema di libera autodeterminazione dell'individuo.
Continue liti coniugali, impossibilità di prosecuzione e accordo scritto
Nel concetto di impossibilità di prosecuzione materiale e spirituale della vita di coppia, vi rientra anche la sussistenza permanente di liti tra i coniugi.
Si rende, quindi,palese la volontà di attribuire rilevanza non solo a fatti e circostanze di evidente disvalore offensivo che creano un vulnus ai doveri coniugali. Il punto cruciale riguarda la dimostrazione in giudizio delle continue diatribe tra i protagonisti. Il giudice, in siffatti casi, non può attribuire decisiva importanza ai fini della decisione, alle testimonianze rese dai terzi.
Sarebbe contraddittorio e illogico in quanto le liti avvengono all'interno delle mura domestiche che rappresentano e hanno rappresentato la casa familiare, centro di affetto e di riferimento, almeno fino al momento della separazione. Si consiglia, pertanto, la stipula di un accordo scritto, attestante la volontà di entrambi di non voler più proseguire avivere sotto lo stesso tetto a causa di ripetute e irreparabili incompatibilità personali. Una decisione ragionata e presa con l'incontro di entrambe le volontà, può evitare conseguenze spiacevoli.