La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9933 del 13.05.2016 statuisce sulla estensione della condanna alle spese processuali; in particolar modo, si sottolinea il suo allargamento anche alla fase successiva. In virtù di tale estensione, la parte soccombente, deve pagare all'avvocato di controparte quei diritti di natura professionale nascenti a seguito della pubblicazione della sentenza. Il riferimento si riconnette all'attività che il professionista porrà in essere per finalità di recupero del credito. Successivamente al deposito in cancelleria della sentenza, il creditore, svolge una serie di attività caratterizzate da una linea di continuità.
Queste ultime consistono nella notifica della sentenza alla parte soccombente (con preannuncio degli atti di pignoramento), nonché al suo avvocato ai fini della decorrenza del termine per proporre appello.
Si segnala, anche, l'eventualità dell'ipoteca giudiziale sui beni di natura immobile della persona del debitore. La seconda fase consiste nella notifica dell'atto di precetto tramite l'ufficiale giudiziario; si tratta dell'atto di intimazione al debitore volto a farlo adempiere entro un termine di 10 giorni, pena l'inizio dell'esecuzione forzata. Il rispetto di tutte leregole procedurali, è rilevante sotto plurimi aspetti.
Spese di registrazione della sentenza e importi stabiliti
Le spese di registrazione della sentenza spettano alla parte soccombente, ma di fronte all'Agenzia delle Entrate, vige una forma di solidarietà passiva, pertanto, il relativo pagamento può essere richiesto anche al creditore, il quale dopo aver adempiuto, può agire nei confronti dell'altra parte per rivalersi.
Tali attività così descritte vengono tutte compiute a mezzo del proprio avvocato. Per questa ragione, in capo al professionista si configura il diritto a ricevere il pagamento del suo operato da parte della controparte debitrice. L'importo delle varie attività non è rimesso alla discrezionalità del legale, ma al contrario è stabilito con decreto ministeriale; a fortiori, la parte soccombente, non può legittimamente procedere ad opposizione contro l'esecuzione forzata, eccependo la mancata indicazione dei singoli importi nella sentenza di condanna. Per agevolare le parti a chiedere giustizia, è previsto ilBonus avvocati 2016.