Un grave fatto di cronaca accaduto in questi giorni ha messo in luce le possibili responsabilità penali di chi si è macchiato di un reato tanto crudele quanto meschino come quello di picchiare brutalmente un disabile incapace di difendersi. La triste vicenda ha riguardato infatti un ragazzo di nome Luca, un disabile di 37 anni, che ha deciso di andare in una discoteca vicino Olbia con ‘un amico fidato’. Quello stesso ‘amico fidato’ che all’uscita dalla discoteca, preso quasi da un raptus di follia, decide di picchiarlo e lasciarlo esanime nel parcheggio vicino il locale.
A soccorrerlo, benchè alla tremenda scena avessero assistito più persone, è stato solo un buttafuori che ha chiamato subito il 118. Ma sono proprio i dettagli della vicenda di cronaca che hanno reso la storia nel suo complesso agghiacciante, dato che il pestaggio è stato addirittura filmato e postato su Facebook e su Youtube, divenendo tragicamente virale. La Procura ha dunque aperto un’inchiesta e sono partite le indagini delle forze dell'ordine di Olbia. Sebbene saranno indelebili le cicatrici non solo fisiche di chi - considerato evidentemente 'diverso' -subisce una aggressione violenta, occorre sottolineare le conseguenze penali e civili che rischiano i responsabili.
I reati penali che si configurano nel caso del disabile di Olbia
Fra i capi d’imputazione addebitabili all’autore del pestaggio e agli altri responsabili che hanno filmato senza far niente il video e che sono stati tutti rintracciati ci sono: il reato dell'omissione di soccorso, e nei confronti dell’’amico fidato’, il reato delle lesioni dolose aggravate dalla premeditazione e dai futili motivi.
L’art. 583 del codice penale prevede infatti per la lesione personale grave la reclusione da 3 a 7 anni e l'aggravante della premeditazione, che può portare all'aumento della pena da 1/3 alla metà. A ciò si aggiungono i futili motivi e l'aggravante della minorata difesa, prevista per il danno nei confronti di un disabile.
Quanto all'omissione di soccorso, la pena prevista è della reclusione fino ad 1 anno o della multa finoa 2.500 euro (ex art.
593 c.p). La giurisprudenza prevede inoltre anche il risarcimento dei danni conseguenti all'illecito civile a carico dei responsabili.
Scatta il reato art. 591 c.p. per chi lascia il figlio disabile da solo
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29666/2016 si è invece pronunciata su un’altra triste vicenda che purtroppo ha visto come protagonista sempre un disabile.
Gli Ermellini nel caso di specie, hanno condannato un padre per il delitto di abbandono di persone incapaci o minori (ex all'art. 591 c.p.) poiché aveva lasciato il figlio disabile all'interno di un’auto da solo per 4 ore. Del tutto superflue le difese del padre che ha evidenziato la mancanza di un concreto pericolo per l’integrità fisica del soggetto disabile.
Nel caso specifico, infatti, il padre era venuto meno all'obbligo giuridico di protezione del minore nel momento in cui lo ha lasciato da solo nell’auto in un pomeriggio estivo, esponendolo così al rischio di svenimento. Tale situazione infatti era stata confermata dai testimoni presenti sul luogo, che hanno appunto sottolineato le critiche condizioni del figlio disabile che era visibilmente affaticato, disidratato, accasciato nell'auto calda e incapace di parlare.
I giudici di legittimità hanno quindi riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto (dolo generico), che risultava proprio dall’accertata consapevolezza di aver abbandonato per lungo tempo il figlio non in grado certamente di provvedere alle sue esigenze, essendo portatore di gravi handicap psichici e fisici. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.