L'avvocato che accetta il mandato da parte di un cliente e che, per di più, percepisce dei compensi in denaro per quella che dovrebbe essere la sua attività professionale, ma che poi di fatto non cura gli interessi del suo cliente può essere legittimamente sospeso dall'esercizio della professione da parte del suo Ordine di appartenenza. Questo, in estrema sintesi, quanto è stato stabilito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione e i cui principi giuridici sono stati cristallizzati nella Sentenza n° 34476/2019 depositata in Cancelleria lo scorso 27 dicembre 2019.
I fatti che hanno portato al giudizio in Cassazione
Il Supremo Collegio si è trovato a giudicare sul ricorso presentato da un avvocato contro la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia di sospenderla dall'esercizio della professione per un anno. L'avvocato, infatti, non solo era venuta meno ai propri doveri deontologici nei confronti della propria cliente, ma aveva ricevuto dalla stessa dei compensi per complessivi 1.317 euro senza rilasciare alcuna fattura. La decisione dell'Ordine degli Avvocati di Perugia era stata confermata anche dal Consiglio distrettuale di disciplina dell'Umbria. Infine, lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l'ulteriore ricorso presentato dall'avvocato inadempiente.
In particolare, Il CNF basando la sua decisione sul disposto dell'articolo 342 del Codice di Procedura Civile, in tema di "Forma dell'appello", ha chiarito che il motivo dell'impugnazione proposto dall'avvocato appellante non ha i requisiti prescritti per l'impugnazione. Infatti, secondo il Consiglio Nazionale Forense, l'appellante non avrebbe indicato le parti della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina dell'Umbria che si intendeva impugnare.
Né avrebbe indicato quali siano stati gli errori commessi nella ricostruzione dei fatti dal giudice di primo grado. Non sarebbero state indicate neanche le circostanze da cui deriva la violazione della legge, né la loro particolare rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'avvocato appellante non avrebbe indicato neanche le ragioni volte a confutare le argomentazioni logico-giuridiche poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di primo grado.
Di conseguenza, in base al disposto dell'articolo 348 del Codice di Procedura Civile, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto l'appello dell'avvocato improcedibile. Contro tale decisione il legale ha proposto ricorso per Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ammesso che, nel caso specifico, il ricorso presentato davanti al Consiglio distrettuale di disciplina dell'Umbria non era necessariamente tenuto a rispettare i requisiti posti dall'articolo 342 del Codice di Procedura Civile, quindi, il primo motivo di contestazione sollevato dall'avvocato appellante era fondato. Questo perché il ricorso presentato davanti al Consiglio Nazionale Forense contro dei provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio territoriale, non è assimilabile all'appello disciplinato dal Codice di Procedura Civile.
Quest'ultimo, infatti, si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado.
D'altra parte, nonostante il parziale accoglimento delle ragioni della ricorrente, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato al suo esame. Infatti, la Cassazione ha riconosciuto come il Consiglio Nazionale Forense abbia operato correttamente analizzando a fondo i fatti di causa. Da questa approfondita analisi sarebbe emerso che la cliente della ricorrente, insieme ad altri suoi colleghi, si era rivolta alla ricorrente per far tutelare le sue ragioni creditorie nei confronti del datore di lavoro che non aveva erogato gli stipendi pattuiti.
Per di più, la ricorrente esercitava la professione abusivamente essendo stata sospesa dalla stessa almeno a partire dal mese di luglio 2013, e, ovviamente, senza comunicare alla cliente questa spiacevole circostanza. Anzi, successivamente nei mesi di settembre ed ottobre 2013 la ricorrente aveva fatto credere alla propria cliente di essere giunta ad un accordo transattivo con la parte datoriale. Accordo che avrebbe dovuto essere formalizzato davanti all'Ufficio provinciale del lavoro. Per tale supposto intervento l'avvocato ricorrente avrebbe anche ricevuto un compenso di circa 1.300 euro per il quale non avrebbe rilasciato alcuna fattura. Infatti, nonostante quanto sostenuto dalla ricorrente, tra i documenti di causa non sono state rintracciate copie di tali fatture.
Da tali condotte del ricorrente il Consiglio Nazionale Forense, argomentano le Sezioni Unite, ha giustamente e logicamente derivato la palese violazione dell'articolo 36 del Codice Deontologico Forense in tema di "Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti". Inoltre, il ricorrente percependo degli onorari senza comunque aver svolto alcuna attività a favore della cliente e senza rilasciare le opportune e dovute ricevute fiscali contravveniva anche alle disposizioni contenute nell'articolo 16 del Codice Deontologico Forense in tema di "Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo". Per il resto, le Sezioni Unite giudicano i motivi addotti dalla ricorrente come un inammissibile tentativo di richiedere alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione e la condanna disciplinare.
Infine, le Sezioni Unite chiariscono che la ricorrente, con la sua condotta, è venuta meno al dovere di fedeltà adottando una condotta e un contegno contrario agli interessi della propria assistita. È stato dimostrato, infatti, che non ha iniziato nei confronti del datore di lavoro della propria cliente alcuna azione ai fini di ottenere il risarcimento della retribuzione maturata. Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato.