L’INPS  frena i facili entusiasmi di quanti pensavano che per il pubblico impiego non si sarebbe più operata la trattenuta del 2,5% per il trattamento di fine servizio dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale.

In concreto l’INPS, con il messaggio n. 18296/2012, nel dare istruzioni operative ai propri Uffici, fornisce una interpretazione autorevole del Decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, emano dal Governo in attuazione della sentenza della Corte costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223 con la quale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art.

12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l’applicazione della trattenuta del 2,5% a carico dei pubblici dipendenti.

Il Governo con il decreto in esame ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 (incostituzionale) a decorrere dal 1° gennaio 2011, nonché la riliquidazione d’ufficio di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alla norma abrogata senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente. La riliquidazione dovrà avvenire entro un anno a partire dal 31 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto.

La norma dispone, inoltre, l’estinzione di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze non ancora passate in giudicato, emesse in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva.

Secondo L’INPS l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011 (ovvero dalla data di entrata in vigore), dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Ne consegue che il TFS deve essere determinato esclusivamente in base alle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e alla legge 8 marzo 1968, n. 152, che individuano i criteri di calcolo a seconda che si tratti di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio.

Se in fase di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello posto in pagamento precedentemente non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.

Viceversa, si dovrà corrispondere l’eventuale importo a credito del dipendente. La cattiva notizia è che non si rimborseranno i contributi trattenuti e che i lavoratori pubblici dovranno continuare a versare il famigerato 2,5% per il TFS.

L’INPS fa un ragionamento lineare e formalmente condivisibile, che cerchiamo di riassumere..

A seguito del passaggio dal TFS al TFR (D.L. 78/2010), le amministrazioni hanno continuato a versare le contribuzioni dovute in base a quanto previsto della legge 152/1968 e dal DPR 1032/1973, uniformandosi alle istruzioni fornite dall’Inpdap con la circolare 17 dell’8 ottobre 2010.

Con il decreto legge n. 185/2012, secondo l’INPS, “ nulla cambia per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art.

12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010” sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente a tale data.