La Corte di Cassazione ha stabilito con una sentenza l'utilizzo pieno per le intercettazioni nel processo tributario. Non esiste lesione del diritto di difesa e neppure di quello alla riservatezza delle comunicazioni. Questo significa che sono utilizzabili nel processo tributario le intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del giudizio penale per evasione. Infatti il divieto non opera nel contenzioso fiscale.

Con questa sentenza, la Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione ha sottolineato, in sostanza, come, in materia di intercettazioni, il divieto sancito nell’articolo 270 del Codice di procedura penale, ai sensi del quale i risultati degli ascolti telefonici non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte, non vale per il contenzioso tributario, ma solo in ambito penale, «non potendosi arbitrariamente estendere l'efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti di difesa in quella sede, a domini processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie».

La Corte spiega così che un atto legittimamente raccolto in sede penale e trasmesso all'amministrazione tributaria entra a fare parte a pieno titolo del materiale probatorio che il giudice fiscale deve valutare. Non esistono ostacoli di ordine generale come la possibile violazione del diritto di libertà e segretezza delle comunicazioni, infatti il legittimo svolgimento delle intercettazioni presuppone che sia già intervenuto il provvedimento in merito da parte dell'autorità giudiziaria, con tutte le garanzie stabilite dalla legge.