Lalegge 219 del dicembre 2012 ha introdotto modifiche alle disposizionidel Codice civile in materia di riconoscimento dei figli naturali e trascrizionedei nomi sui certificati.
In particolare:
- ha delegato il Governo alla revisione delledisposizioni vigenti in materia di filiazione;
- ha modificato la disposizione regolamentarerelativa alla disciplina del nome;
- ha previsto che sianoapportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina regolamentarein materia di ordinamento dello stato civile.
Lariforma mira a superare,nell'ordinamento nazionale, ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali,con conseguenti, significativi riflessi giuridicinella materia dello stato civile.
In attesa della rimodulazione complessiva del quadro normativo daparte del governo, il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare cheanalizza e chiarisce i contenuti della legge.
Riconoscimento
La legge innanzitutto introduce un'innovazione terminologica e nonparla più di "nato fuori dal matrimonio" ma utilizza l'aggettivo "naturale".
Abbassa da 16 a 14 anni l'età dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produceeffetto senza il suo assenso e l'etàdi sotto alla quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell'altro genitore che abbiagià compiuto il riconoscimento. Ne consegue che, dal primo gennaio 2013, l'ufficiale dello stato civile non potrà ricevere il riconoscimentodi un figlio naturale minore di 14 anni in mancanza del consenso del genitore che lo abbia giàriconosciuto, parimenti, se il figlio hacompiuto i 14 anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello statocivile ma non produce effetto senza il suo assenso.
Tuttavia, contrariamente a quanto previsto in precedenza,l'ufficiale dello stato civile può ricevere un atto di riconoscimento compiutoda genitore infrasedicenne,se accompagnato dalla copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione.
Riconoscimento all'atto del matrimonio
Viene meno, anche dal punto di vista formale e letterale,ogni differenza tra la prole, con conseguente irrilevanza di tutte le norme cheprevedevano la «legittimazione» e ne disciplinavano la procedura.
Pertanto nell'ipotesi di genitori che riconoscano il figlionell'atto di matrimonio, assume il nome del padre ai sensi dell'art. 262.
Stato civile
Il ministero precisa chel'innovazione non ha valore retroattivo.
Quindi non determina la modifica delnome attribuito prima del gennaio 2013. Parimenti gli estratti e i certificatirilasciati dopo taledata, se relativi ad atti formati antecedentemente, dovranno continuare aessere emessi con i criteri antecedenti alla riforma.