Da questo mese sarà attiva l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. FTT Italia) stabilita in misura variabile tra lo 0,12% e lo 0,22% che si applicherà ai titoli azionari quotati e non quotati; per gli strumenti derivati sarà invece dovuta dal 1° luglio 2013. Per quanto riguarda le obbligazioni ed i fondi comuni di investimento, per il momento questi non sono assoggettati alla Tobin tax.
Ma che cos'è questa tassazione e perchè si chiama in questo modo? Tobin deriva dal nome dell'economista (e premio Nobel) James Tobin che propose nell'anno 1972 di introdurre una tassa sulle transazioni valutarie, con lo scopo di stabilizzare i mercati e procurare entrate straordinarie da destinare alla comunità internazionale, in particolare ai paesi più poveri e sottosviluppati.
L'ambito di applicazione è il seguente: le operazioni su azioni ammesse a negoziazione sui mercati regolamentati o mercati telematici italiani, negoziate successivamente al 28 febbraio 2013 (quindi con data di eseguito e valuta successivi) e secondo le modalità previste dal decreto attuativo del 21 febbraio scorso del Ministro dell'Economia Grilli, in attuazione della Legge 24 dicembre 2012 -legge di stabilità in materia di imposta sulle transazioni finanziarie.
La base imponibile è rappresentata dal valore della transazione ossia quello dato dal prodotto del numero di titoli costituenti il saldo netto di fine giornata (operazioni concluse nella stessa giornata da un medesimo soggetto, in riferimento a un medesimo codice titolo) per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella stessa giornata (c.d.
operazioni intraday). Nel caso dei titoli azionari il soggetto passivo su cui grava il tributo è solo l'acquirente mentre nel caso dei derivati l'imposta grava su entrambe le controparti dell'operazione.
Si completa così la riforma della tassazione nazionale sugli investimenti finanziari, voluta fortemente dall'Unione Europea.