Può capitare che il creditore iscriva un’ipoteca per tutelare meglio le sue ragioni individuando, nel patrimonio del debitore, uno specifico bene immobile sul quale rivalersiin caso di inadempimento. Ma cosa succede se il creditore la iscrive per un valore sproporzionato rispetto al credito che vanta al solo fine di si assicurare una maggiore garanzia possibile, determinando però anche un effetto deviato in danno del debitore?La giurisprudenza per lungo tempo ha dibattuto se potesse configurarsi un illecito processuale e quindi il comportamento del creditore potesse essere sanzionabile per ‘abuso del diritto’.

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 5 aprile 2016, la n. 6533 è ritornata sul punto, ha statuito che il mancato utilizzo della «normale prudenza» nell’aggressione dei beni del debitore e cioè il superamento di 1/3 del valore del credito comporta la responsabilità aggravata del creditore ( articolo 96 comma 2 cod.proc.civ.). E questo a maggior ragione nelle ipotesi in cui il creditore iscriva un’ipoteca su un bene immobile del debitore e, poi il credito per cui è stata disposta l’iscrizione venga annullato dal giudice perché illegittimo; in tali casi il proprietario del bene ha diritto ad un risarcimento del danno.

Se l’ipoteca supera di 1/3 il valore dell’immobile

Il caso da cui trae origine la sentenza della Suprema Corte riguarda un correntista che ha proposto ricorso in Tribunale contro la Banca popolare del posto che nel ’97 aveva iscritto un’ipoteca giudiziale per 150 milioni di lire a garanzia di saldi passivi di conto di 100 milioni di lire.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione da lui proposta, con il contestuale rigetto della domanda di danni ex art. 96 c.p.c. Allo stesso modo anche la Corte d’Appello ritenne di rigettare la domanda di danni proposta dall’opponente. Il giudizio è finito cosi’ in Corte di cassazione che ha dato ragione al correntista. La Suprema Corte si è soffermata anche sulle questioni dell’abuso del diritto processuale e del giusto processo, anche alla luce delle recenti modifiche codicistiche che hanno inciso sulle sorti delle iscrizioni di tutte le garanzie patrimoniali.

I giuridici di legittimità hanno quindi sottolineato che l’abuso nel ‘giusto processo’ si realizza attraverso forme devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale del titolare del diritto. In tali ipotesi se un soggetto abusa del proprio diritto di agire in giudizio viene il rilievo il concetto di lite temeraria disciplinato appunto dall'articolo 96 comma 2 c.p.c, da cui consegue appunto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale disposta dal giudice

Condanna ex art 96 c.p.c per superamento della normale prudenza

Gli Ermellini, quindi ritornando al caso di specie hanno ritenuto che posto che risultava accertata l’inesistenza del diritto per cui era stata iscritta ipoteca giudiziale e il superamento della normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione della stessa, bisognava chiedersi se fosse configurabile anche una responsabilità ex articolo 96, 2^ comma c.p.c..

E’ secondo i giudici di legittimità la risposta non può che essere positiva poiché deve ritenersi che chi iscrive un’ipoteca per un valore sproporzionato rispetto al credito che vanta si serve di uno strumento processuale oltre i limiti, ponendo quindi in essere un abuso del diritto della garanzia patrimoniale da cui consegue un danno nei confronti del debitore. Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al mio nome