Anche quest’anno sta per iniziare il calcolo sugli acconti relativi all'imu e alla tasi 2017: la scadenza è fissata per il 16 giugno. Ricordiamo che entro tale data si potrà pagare o la 1^ rata, o l’intero importo. Il versamento del saldo dell’imposta dovrà invece avvenire entro il 16 dicembre con modelli F24 o bollettini postali.

Con la legge di bilancio 2017 sono state introdotte delle novità con riguardo all’esonero dal pagamento sia per la Tasi che per l’Imu. L’aliquota base della TASI è fissata all’1 per mille. La somma delle aliquote di Imu e Tasi per ogni tipologia di immobile non può superare il 10,6%.

Sottolineamo inoltre che la Tasi non la dovranno più pagare chi:

  • ha un’abitazione Principale ( tranne categorie catastali A1, A8, A9);
  • paga un affitto( se si è inquilino ma NON si è proprietario dell’abitazione principale);
  • si paga un affitto al 70-90 %(se si è il proprietario).

Nel caso invece di contratti di locazione è previsto uno sgravio al 75% in 3 casi:

  • locazione a studenti universitari se la stessa è pari a 6 mesi fino a 3 anni;
  • contratti transitori da 1 a 18 mesi ma solo in alcune città
  • contratti agevolati con durata di 3 anni più 2 di rinnovo;

Quali la disciplina e le esenzioni previste per l’IMU?

Per quanto riguarda l’IMU e la TASI, le stesse per gli immobili locati a canone concordato sono ridotte del 25%.

E' confermata per l'anno 2017 l'aliquota agevolata 0.76% relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate dal soggetto passivo di imposta a:

  • persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
  • studenti universitari fuori sede ;

L'aliquota agevolata può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l’immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.

Per l’Imu vige ancora l’esenzione per la prima casa, salvo per le abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli) che soggiaciono ad un’aliquota dello 0,4%.

Le aliquote sugli altri immobili restano quelle previste per il 2016. L’Imu non si paga nei seguenti casi:

  • gli alloggi classificati come cosiddetti sociali;
  • la casa comprata da cittadini residenti all’estero, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta utilizzato per un comodato o locato ;
  • sui fabbricati adibiti a cooperative edilizie e ad abitazione principale dei soci assegnatari,
  • unità immobiliare, posseduta per proprietà od usufrutto da disabili, anziani ricoverati in istituto che sia non locata,
  • scase del personale della Polizia, dei Vigili del Fuoco, Forze Armate ecc non locati; le case che figurano come dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice per il divorzio o separazione.

Per le seconde case rimane invece l’adempimento sia dell’IMU, che della TASI.

Per coloro che non riescono ad adempiere entro le scadenze al pagamento Imu e Tasi si può sempre ricorrere al ravvedimento operoso che permette di pagare con l’aggiunta di interessi, l’importo dovuto mediante F24.