Da oggi nessuno potrà più dire di non aver ricevuto la notifica del verbale di una multa per un'infrazione del Codice della Strada. E' stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2017 che consente, appunto, l'invio attraverso email o, meglio ancora, PEC, posta elettronica certificata. Vediamo di capire, nel dettaglio, cosa prevede la nuova normativa onde evitare di incorrere, se mai dovesse accadere di prendere una multa, in sanzioni maggiorate.

La notifica via Pec

Come specificato nel Decreto del Ministero dell'Interno appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'invio del verbale alla casella di posta elettronica certificata ha la capacità di far considerare nota al contravventore la sanzione, indipendentemente dal fatto che la casella di posta venga mai materialmente aperta dal titolare.

Ovviamente, all'atto dell'accertamento della sanzione, l'agente procedente richiederà all'automobilista in contravvenzione il suo indirizzo Pec che, comunque risulta reperibile anche attraverso il registro dei domicili digitali. Inoltre, la multa, come prevede il Codice della Strada potrà essere notificata non solo a chi ha commesso materialmente la violazione, ma anche al proprietario del mezzo. Infine, l'agente che eleva la contravvenzione avrà la facoltà di richiedere un valido indirizzo Pec anche a chiunque, nel momento dell'accertamento, viaggi insieme al contravventore se questi dichiara di non possedere un indirizzo Pec.

Il contenuto della notifica

Il Decreto Ministeriale prevede, inoltre, in maniera molto dettagliata quale deve essere il contenuto dell'atto che contiene il verbale della multa.

Innanzitutto, l'oggetto dell'atto deve contenere la frase atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada. Successivamente devono essere riportate le seguenti informazioni.

In primo luogo, un documento informatico separato che contenga la denominazione esatta dell'amministrazione procedente, con indicazione del responsabile del procedimento e l'indirizzo e numero di telefono dell'ufficio cui è possibile recarsi per esercitare il diritto di accesso e l'indicazione da quale fonte è stato ricavato l'indirizzo di posta elettronica certificata del contravventore.

In secondo luogo, una copia conforme all'originale, anche su supporto informatico, del vero e proprio verbale di contestazione. E, infine, qualunque altra comunicazione sia necessario inviare al contravventore. Comprese le informazioni utili al cittadino per esercitare il suo diritto di difesa. Se la notifica via Pec non fosse in alcun modo possibile si utilizzeranno le forme consuete di notificazione, ma gli eventuali oneri saranno totalmente a carico del destinatario.