Arriva una buona notizia per tutti i consumatori grazie alla legge di bilancio 2018: la prescrizione delle bollette della luce è scesa da 5 a 2 anni. Ne consegue che gli operatori di energia elettrica non potranno più mandare fatture con conguagli relativi a periodi superiori ai due anni. Dopo la bufala dei rincari delle bollette dovuti ai morosi che non hanno pagato, che ha avuto origine dalla liberalizzazione del mercato dell’energia, l’arrivo della prescrizione breve e automatica comporterà una serie di effetti positivi per tutti i contribuenti italiani oramai sempre più tartassati.

Ecco gli effetti della delibera approvata dall’Arera

La delibera che da’ il via a tale notizia è stata approvata dall’Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, reti e Ambiente, fa rientrare in questa nuova disciplina tutte le bollette luce successive al 1^ marzo. Un’altra buona notizia riguarda il fatto che i contribuenti già nella prossima bolletta potranno sapere se ci sono importi che possono già considerarsi prescritti. Ciò che verrà evidenziato sarà anche l’inadempienza della compagnia elettrica nel caso in cui la comunicazione del conguaglio avvenga dopo 2 anni da quando si hanno a disposizione le letture.

L’invio di un maxi conguaglio al cliente produce un importante effetto che è comunque quello di dover pagare solo gli ultimi 2 anni.

In tali ipotesi inoltre laddove il cliente, non venga avvisato con un anticipo di minimo 10 giorni rispetto alla data di scadenza dei pagamenti, del diritto di pagare solo gli ultimi 24 mesi, lo stesso sarà legittimato a non pagare e presentare un ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché ci sia un reclamo contro la compagnia.

Ricordiamo che le compagnie elettriche dovrebbero conguagliare i consumi di energia almeno una volta l’anno. Da oggi quindi basta alla fatture di perequazione inviate anche con 5 anni di ritardo. Le società elettriche non potranno più chiedere importi relativi a fatture più vecchie di 2 anni. L’obiettivo è quello di tutelare maggiormente il consumatore.

In caso di mancato invio della fattura di conguaglio ( per consumi oltre i due anni) ci si può sempre rifiutare di pagare o se si è provveduto ad effettuare il pagamento “il consumatore matura il diritto ad ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati se il procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato termini con l'accertamento della violazione.