Per tutti coloro che usano effettuare operazioni bancarie con il libretto degli assegni c'è una novità i cui effetti si stanno verificando in questi giorni. Con il dlgs n.90 del 4 luglio del 2017, viene infatti previsto che gli assegni devono essere compilati in un certo modo. Per tutti coloro che violano tali regole è prevista una multa che può variare tra 3mila e 50mila euro, a differenza di quanto stabilito in precedenza. Con l'oblazione (pagamento del doppio del minimo della sanzione) si arriva a 6mila euro.

Ecco a cosa prestare attenzione prima di staccare un assegno

Una semplice dimenticanza nella compilazione può infatti comportare una multa salata allorquando nello specifico su un assegno bancario o circolare di mille euro o più non viene riportata la dicitura sul retro dell'assegno "non trasferibile". La legge antiriciclaggio del 2007 prevede infatti tale onere, che deve essere assolto da chi compie la transazione. Non resta al sicuro da sanzioni nemmeno chi 'ha incassato l’assegno.

Le associazioni dei consumatori consigliano specialmente a tutti coloro che hanno in casa libretti di assegni, antecedenti alla legge del 2007, risalente al 2006 per capirci, senza la clausola "non trasferibile" pre-stampata di presentare ricorso alla Ragioneria territoriale del Ministero dell'Economia, spiegando preliminarmente le proprie ragioni, con una memoria.

Come difendersi contro le multe e gli utili suggerimenti dal'ABI

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana), per tutelare maggiormente tutti tali contribuenti, ha diramando un decalogo, su come usare correttamente gli assegni.

Ecco le cose che occorre conoscere per non sbagliarsi:

  • se si tratta di importi pari o superiori a 3mila euro è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi delle banche, di titoli al portatore e di contanti
  • gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare la clausola "non trasferibile” e l'indicazione del beneficiario. In caso contrario occorre provvedere a penna a scrivere non trasferibile
  • è prevista una sanzione da 3.000 a 50.000 euro in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni
  • gli assegni rilasciati emesso senza la dicitura "non trasferibile" comportano il versamento di un'imposta di bollo di 1,50 euro versta dall'istituto bancario allo Stato;

  • è prevista una sanzione che varia dal 10% al 40% del saldo per l'utilizzo di conti o libretti anonimi
  • l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietato
  • chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi sotto i mille euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
  • è prevista una sanzione che può variare da 250 a 500 euro per il trasferimento dei libretti al portatore