L'inquilino non è tenuto a tinteggiare l'appartamento alla scadenza del contratto di locazione. Non rientra nel diritto del proprietario richiedere all'inquilino la messa a nuovo della casa con la fine della locazione. A dirlo la Corte di Cassazione con la sentenza 29329/2019, sciogliendo ogni dubbio: l'inquilino non ha il dovere di rimettere a nuovo il locale abitativo prima di consegnare le chiavi al proprietario.

La sentenza è chiara, sono illegittime le clausole inserite nel contratto di locazione che obbligano l'inquilino a imbiancare l'immobile adibito per uso abitazione, all'atto della restituzione per fine locazione.

In poche parole, il proprietario non può pretendere che l'inquilino imbianchi la casa in quanto si creerebbe un beneficio diretto al solo proprietario.

La Cassazione è intervenuta per fare chiarezza su una questione pungente: da un lato il proprietario dell'immobile che spesso in forma scritta o verbale pretende dal locatore la tinteggiatura della casa con la fine del contratto. Dall'altro, l'inquilino che deve sborsare le spese di tinteggiatura della casa a fine contratto.

A fine locazione chi paga la tinteggiatura?

La domanda è semplice e altrettanto semplice è la risposta. Quando il contratto di locazione non viene rinnovato e giunge al termine, spesso iniziano i contrasti tra proprietario e inquilino.

La questione ruota su chi paga le spese di tinteggiatura delle mura? A tal proposito, l' articolo 1590 del codice civile specifica che l'inquilino deve consegnare l'immobile al proprietario, in uno stato di utilizzo sano, l'immobile non deve risultare deteriorato, oppure danneggiato.

Di conseguenza, la norma indica che l'inquilino, non dovrebbe restituire una casa al proprietario, dove all'interno dell'abitazione le mura siano danneggiate.

Nello stesso tempo, è ammissibile la restituzione di un immobile, dove le mura all'interno dell'abitazione rivelano solo le normali tracce dovute all'usura del tempo che scolorisce i colori delle pareti.

In quest'ultimo caso i costi della tinteggiatura sono a carico del proprietario, il quale può eventualmente concordare in forma bonaria con l'inquilino subentrante, l'eventuale ridipinta delle pareti, nel momento dell'ingresso nell'abitazione.

La sentenza annulla il patto per la tinteggiatura finale

Come spiega il Sole 24 Ore, la tinteggiatura non è un atto dovuto dall'inquilino. A tal proposito, la Cassazione fa riferimento a un precedente del 2013, in cui è chiaro che il locatario ha diritto solo al canone d'affitto.

Eventuali clausole aggiunte all'atto della stipula del contratto di locazione che obbligano l'inquilino nel provvedere a eliminare, gli effetti dovuti per il deterioramento di usura dovuta alla durata della locazione, (quindi parliamo della tinteggiatura delle pareti), tale nota viene considerata nulla, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 della legge 392/78.

La Cassazione considera nulla la clausola in quanto accolla all'inquilino una spesa considerata di ordinaria manutenzione che, come dispone la legge, è a carico del locatore.

Di conseguenza, l'inquilino deve rilasciare l'immobile nello stato in cui si trova e non è tenuto a tinteggiare la casa affinché il proprietario la riaffitti. La clausola verbale o scritta che obbliga l'inquilino alla tinteggiatura rappresenta un beneficio per il solo proprietario, e va intesa come un'aggiunta al canone, un extra non consentito dalla legge.