Negli ultimi anni, da parte del Legislatore, si è cercato di correre ai ripari ed evitare che le varie crisi bancarie che hanno colpito diversi Istituti di credito nostrani fossero ripagate dai piccoli risparmiatori. Con alterne fortune come dimostrano le cronache finanziarie. D'altra parte, il principio a cui dovrebbe essere ispirato il rapporto tra banca e cliente, più volte ribadito, è quello della massima trasparenza. Tale principio è stato ulteriormente ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione. In estrema sintesi, infatti, la Sentenza 27769/2019 della Sesta Sezione Civile, pubblicata lo scorso 30 ottobre ma le cui risultanze sono state rese note solo di recente, ha chiarito che l'Istituto di Credito è sempre obbligato a fornire ai propri clienti la documentazione bancaria di cui dovessero fare richiesta.

E tale diritto rimane impregiudicato anche nei confronti degli aventi causa dal cliente stesso.

I fatti che hanno portato al giudizio in Cassazione

La Corte di Cassazione si è trovata a giudicare sul ricorso presentato da un Istituto di Credito contro la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato quanto deciso dal giudice di primo grado. Il Tribunale di merito, dando ragione ad un cliente - risparmiatore della Banca, aveva sentenziato per la concessione della declaratoria di nullità di alcune clausole che disciplinavano alcuni rapporti finanziari tra lo stesso cliente e l'Istituto di Credito.

La Banca ha proposto ricorso per Cassazione contro questa sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sostenendo che era stato violato o falsamente applicato l'articolo 210 del Codice di Procedura Civile.

Tale norma detta le regole da seguire per chiedere l'esibizione di documenti ad una parte del Processo o anche ad un terzo qualunque, come in questo caso la Banca. Collegati a quest'ultima disposizione la Banca sosteneva che erano anche stati erroneamente applicati o violati gli articoli 94 disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile e 115 dello stesso Codice.

Queste dettano disposizioni in tema di "Istanza di esibizione" e "Disponibilità delle prove".

Con un secondo motivo di ricorso, l'Istituto di Credito avrebbe contestato la violazione o la falsa applicazione di specifiche norme di diritto. Tra queste, in particolare, gli articoli 1834, 1843, 2946 del Codice Civile e 116 del Codice di Procedura Civile.

Questi dettano disposizioni in tema di "Depositi di danaro" l'articolo 1834, "Utilizzazione del credito" l'articolo 1843 e "Prescrizione ordinaria" l'articolo 2946. Mentre l'articolo 116 del Codice di Procedura Civile detta disposizioni in tema di "Valutazione delle prove".

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha giudicato infondato il ricorso presentato dall'Istituto di Credito e giudicati inammissibili entrambi i motivi su cui era basato. Innanzi tutto, per quanto riguarda il primo motivo proposto dalla Banca ricorrente, la Cassazione chiarisce che esso non si confronta con la motivazione della decisione fornita dalla Corte d'Appello. Questa aveva richiamato a sostegno della sua tesi quanto stabilito dall'articolo 119 del Testo Unico Bancario in tema di "Comunicazioni periodiche alla clientela".

Tale norma, al comma 4, prevede espressamente che il cliente o colui che gli succede nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere copia della documentazione entro un termine massimo di 90 giorni dalla richiesta. La Banca ricorrente, invece, non aveva preso in alcuna considerazione il ruolo di tale disposizione nelle sue doglianze.

Tanto più che, prima di procedere alla citazione in primo grado, il cliente - risparmiatore, fa notare la Cassazione, aveva provveduto ad inoltrare idonea richiesta alla Banca della documentazione necessaria proprio in base alla norma sopra citata. E tale richiesta era stata completamente disattesa dall'Istituto di Credito attuale ricorrente. Secondo la Cassazione l'unico limite posto alla richiesta del cliente - risparmiatore è quello dato dallo scorre del termine di prescrizione decennale.

Termine entro il quale la Banca è tenuta a mantenere la documentazione in suo possesso a disposizione del cliente. Ma tale termine non trovava applicazione nel caso specifico perché la richiesta del cliente era volta ad ottenere documentazione infra- decennale. Il cliente - risparmiatore, secondo il giudice di legittimità, per vedere soddisfatta la sua richiesta deve solamente provare l'esistenza del rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso esso viene giudicato dalla Suprema Corte inammissibile per le stesse ragioni esposte sopra per il primo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Banca confermando le sentenze precedenti.