Per il settore agroalimentare, il Governo Draghi, nelle scorsi giorni, ha approvato un nuovo decreto legislativo che vieta di adottare pratiche considerate 'sleali'.
Il provvedimento in oggetto introduce modifiche circa la disciplina dei rapporti di natura commerciale sia nella filiera agricola che alimentare, ma anche il modo di fare impresa e di vendere, sia all'ingrosso sia al dettaglio.
L' Italia in questo modo si adegua alle indicazioni fornite in ambito comunitario, recependo una direttiva europea per arginare le compravendite 'sottocosto', fattore importante di indebolimento dei vari anelli dei settori produttivi di specie.
Di fatto introducendo una soglia minima di tutela adottata in tutti i paesi membri della Ue, attraverso il divieto di adottare ben 16 pratiche ritenute scorrette.
Cosa cambia in sintesi?
Innanzitutto vengono ridefiniti i termini di pagamento: l'acquirente, parte di contratti di cessione con consegna periodica, dovrà effettuare il pagamento dovuto, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta consegna, per prodotti agricoli o generi alimentari, soggetti a deperimento, o comunque non eccedendo la data in cui si è pattuita la corresponsione della cifra, in base al periodo di consegna, rispetto al quale la scadenza risulti successiva.
Per prodotti agricoli o alimentari non soggetti a deperimento, invece, il versamento dell'importo dovuto, dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta consegna, o dalla data in cui si è concordata la somma da corrispondere per il periodo di consegna, tenendo presente quale delle due sia successiva.
Quali sono gli obblighi in capo all'acquirente?
L'acquirente avrà il divieto di annullare l'ordine di prodotti soggetti a deperimento, se eccede i 30 giorni di preavviso al fornitore (ai sensi dell'art.17 comma 3 della legge del 23 agosto 1988 n°400). Non potrà avanzare al fornitore richieste di pagamenti slegati dalla vendita di prodotti agricoli e alimentari.
Non sarà consentita nemmeno l'introduzione di clausole contrattuali, da parte dell'acquirente, volte ad obbligare il fornitore a sobbarcarsi i costi, imputabili al deterioramento o perdita dei prodotti, se queste condizioni, dovessero riferirsi a periodi postumi alla consegna, salvo che siano ravvisabili elementi di condotte negligenti o colpose da ricondurre al fornitore.
Obblighi di acquirente e fornitore
Entrambe le parti contrattuali, cioè acquirente e fornitore, debbono confermare per iscritto i termini del contratto di cessioni che hanno stipulato, salvo che non si tratti di prodotti, la cui consegna debba avvenire da parte di un socio ad una cooperativa di cui è socio, o alla propria organizzazione di produttori, che siano provviste di apposito statuto interno per regolare siffatte situazioni.
Sia l'acquirente che il fornitore non possono modificare, propria sponte, le condizioni contrattuali di cessione di prodotti agroalimentari che riguardino la frequenza, il luogo e il metodo, i tempi ed il volume di consegna, nonché la consegna stessa e le norme sulla qualità dei prodotti e i termini di pagamento.
Ma anche i prezzi, e le prestazioni riferibili a servizi accessori.
Posto che l'acquirente non può utilizzare, o divulgare illecitamente i segreti commerciali e altri dati sensibili per il fornitore, vi è anche il divieto di perpetrare o paventare ritorsioni ai danni del fornitore, qualora questi, eserciti i diritti contrattuali di cui è titolare, anche nella fattispecie della denuncia alla Autorità di contrasto o sottoposti a indagine.
Non vi è possibilità per l'acquirente di esperire azione di risarcimento contro il fornitore, per le spese affrontate per l'esame dei reclami della clientela, riferibili alla vendita dei prodotti ceduti, salvo che non vi sia stata condotta negligente o colposa in capo al fornitore.
Le disposizioni legislative per il mancato pagamento
Il testo del nuovo decreto legislativo approvato dall'Esecutivo guidato da Mario Draghi, stabilisce che in caso di mancato pagamento del compratore, rispetto ai termini concordati per l'evasione del suo ordine, al creditore dovranno essere corrisposti gli interessi legali di mora, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della data di pagamento, con la maggiorazione di altri 4 punti percentuali. Se poi il debitore è una amministrazione pubblica, del comparto scolastico o sanitario, si richiama il comma 4° dell'articolo 4 del decreto legislativo del 9 ottobre del 2002 n°231.
Questi divieti rispetto ai termini di pagamento si considerano applicabili a quei versamenti corrisposti da un acquirente verso un fornitore all'interno di programmi di distribuzione di prodotti di natura ortofrutticola e latte, da consegnare presso le scuole o enti pubblici che prestano assistenza sanitaria.
Per quei contratti di fornitura di uva e mosto, volti a produrre vino con vendita diretta, le condizioni di pagamento della vendita, sono previste da contratti vincolanti, secondo quanto disposto dall'articolo 164 del regolamento Ue n°1308/2013, rinnovato a partire dal gennaio 2019, senza danneggiamenti per il fornitore. È prevista anche una durata pluriennale per i contratti diretti.
Le pratiche commerciali vietate
Tranne il previo accordo, vi sono alcune pratiche commerciali considerate scorrette e pertanto vietate. Come la restituzione di prodotti agroalimentari invenduti, senza per questo corrispondere il pagamento per acquistare o smaltire; il pagamento richiesto dall'acquirente al fornitore per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento della merce in appositi listini; vietata anche la richiesta parziale o totale del compratore verso il venditore dei costi degli sconti per prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, salvo che non abbia fornito ragguagli precisi sulla promozione, la quantità e la percentuale di sconto della stessa, prima di procedervi.
Vietata anche la richiesta del compratore al fornitore di farsi carico dei costi della pubblicità, o del marketing, o delle spese sostenute per reclutare personale, per l'allestimento di spazi atti alla vendita.
L' art.5 del decreto legislativo prevede le altre pratiche sleali
Viene posto divieto anche di : acquistare prodotti agroalimentari con gare o aste elettroniche a doppio ribasso; imporre condizioni contrattuali troppo onerose per il venditore, inclusa la possibilità di alienare i prodotti ad un costo inferiore a quello di produzione. Così come è vietato omettere nel regolamento contrattuale anche solo una delle condizioni imposte dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento Ue n°1308/2013, introdotto dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 17 dicembre del 2013.
Vietato imporre anche indirettamente condizioni contrattuali di acquisto e vendita ingiustificatamente vessatorie; applicare termini oggettivamente difformi per prestazioni equivalenti. Non è consentito neppure condizionare la concessione o l'esecuzione dei contratti, e la regolarità degli stessi rapporti commerciali volti alla realizzazione delle prestazioni oggetto di contratto, che non siano connessi né con la natura, né con gli usi commerciali di specie.
Vietate le prestazioni unilaterali, che non siano motivate da natura e contenuto delle relazioni commerciali contrattualizzate; divieto di adottare condotte sleali per l'approvvigionamento o imporre a carico di una parte, prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche quando queste siano fornite da terzi, non connessi oggettivamente e direttamente con la cessione dei prodotti contrattualizzati.
Non è prevista la possibilità di escludere l'applicazione degli interessi di mora a danno del creditore o delle spese per il recupero crediti. Non è consentito prevedere una clausola che imponga al fornitore, dopo la consegna, un termine minimo prima di emettere la fattura, tranne il caso della consegna dei prodotti divisa in quote nello stesso mese, fattispecie in cui la fattura si potrà emettere postuma all'ultima consegna di quel mese.
Non è ammesso imporre un trasferimento ingiustificato o sproporzionato del rischio economico da una parte contrattuale all'altra. Il fornitore non può imporre all'acquirente prodotti con date di scadenza troppo ravvicinate, rispetto alla vita stessa del prodotto, come da contratto.
Vietati anche i vincoli contrattuali per mantenere un determinato assortimento da parte del fornitore all'acquirente, o l'inserimento di nuovi prodotti nello stesso assortimento, o collocazioni privilegiate di prodotti negli scaffali o all'interno dell'esercizio commerciale.
Soddisfatte le associazioni di categoria
Tutto questo ha incontrato il favore e la soddisfazione delle associazioni di categoria, tra le quali Coldiretti, considerandolo come un necessario cambio di rotta, per risollevare le sorti degli agricoltori ed allevatori e, di conseguenza, offendo una tutela normativa specifica per potenziare la competitività del settore agroalimentare italiano, anche all'estero, all'insegna di una maggiore chiarezza e trasparenza.