Per le famiglie il passaggio obbligatorio al mercato libero avverrà con la cessazione del servizio di maggior tutela, ovvero il 1° gennaio del 2023. L'obiettivo è quello di creare una sana concorrenza tra gli operatori, in maniera tale da sviluppare offerte più convenienti; infatti il mercato libero consente all'utente di scegliere liberamente il fornitore di energia e il cambio di gestore non implica costi aggiuntivi e disguidi tecnici.

Che cos'è il mercato libero

Nel mercato libero dell'energia l'utente può decidere liberamente da quale venditore e a quali condizioni acquistare le forniture di luce e gas naturale, scegliendo l'offerta che ritiene più interessante per soddisfare le proprie esigenze (il cliente può verificare se l'attuale fornitore appartiene al mercato libero controllando nella bolletta).

Dopo aver scelto tra le offerte disponibili, l'utente può sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura che va a sostituire quello con il gestore precedente. Il compito di attivare la procedura di "switching" (cambio venditore, ndr) e di recedere il vecchio contratto spetta al nuovo venditore.

Per il passaggio effettivo dal vecchio al nuovo fornitore occorre un lasso di tempo che varia da uno a due mesi. Se la procedura di switching viene attivata entro il giorno 10 del mese, il cambio di operatore decorrerà dal 1° giorno del mese successivo, altrimenti ci sarà lo slittamento di un mese. Per quanto riguarda le forniture domestiche, se il contratto non viene stipulato presso uno sportello del nuovo venditore, la procedura di switching può essere attivata solo dopo che siano trascorsi i 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovviamente se applicabile (la data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore).

Come avviene il passaggio a un nuovo fornitore nel mercato libero

Il passaggio a un nuovo venditore non comporta nessun costo, a eccezione di alcune spese come l'imposta di bollo (se dettata dalla normativa fiscale) o un deposito cauzionale (se previsto dal nuovo contratto) e durante il cambio di gestore non avverrà l'interruzione della fornitura e non sono necessari interventi tecnici sugli impianti o il contatore.

Con la procedura di cambio di venditore non si rischia nemmeno di pagare per due volte gli stessi consumi, infatti la medesima lettura del contatore registrata durante il cambio del gestore viene utilizzata dal venditore ‘entrante’ per fatturare i consumi successivi al cambio e dal venditore ‘uscente’ per fatturare i consumi precedenti nella bolletta di chiusura.

Cosa accade se nel mercato libero si resta sprovvisti di un fornitore

Come indicato sul sito di Arera, Per quanto riguarda la fornitura di gas se un utente, per cause indipendenti dalla sua volontà, dovesse ritrovarsi senza un gestore energetico, la fornitura viene assegnata automaticamente al Fui (Fornitore di ultima istanza) dell'area territoriale in cui si trova l'utenza. In questo modo i clienti del Mercato Libero non subiscono interruzioni della fornitura di gas, fino alla sottoscrizione di un altro contratto con un nuovo venditore.

Per l'energia elettrica, invece, se il cliente si ritrova senza un venditore di Mercato Libero, la fornitura di elettricità viene assegnata automaticamente al servizio di maggior tutela.