L'Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta per fornire indicazioni sulla questione dell'Iva applicata al superbonus 110% e alle quote soggette all'applicazione della cessione del credito e alla detrazione fiscale. Lo ha fatto con la circolare numero 23 del 2022 che detta le regole e le procedure da seguire per fruire del beneficio fiscale, limitatamente al superbonus e non agli altri bonus edilizi. Sulla quota indetraibile non si può effettuare lo sconto in fattura, ma solo la cessione del credito di imposta o la detrazione fiscale in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Inoltre, le procedure si riferiscono alle operazioni effettuate a decorrere dal 22 maggio 2021 e, dunque, valide anche nel 2022.

Cessione crediti e sconto in fattura con il superbonus 110%: chiarimenti Agenzia per bonus 2021 e 2022

Il prorata dell'Iva fraziona il superbonus 110%, che si può fruire con lo sconto in fattura limitatamente alla quota dell'imponibile. Per la parte dell'Iva non detraibile si può procedere sia con la cessione del credito di imposta che con la detrazione fiscale, ma solo nel momento in cui si presenta la dichiarazione annuale dell'Iva. È da quest'ultima, infatti, che deriva la percentuale definitiva ammissibile alla detrazione fiscale. La procedura da seguire è quella descritta anche nel caso in cui si applichi il meccanismo dell'inversione contabile.

Lo prevede il paragrafo 5.6 del chiarimento dell'Agenzia delle entrate numero 23 del 2022. La procedura, come puntualizza il documento, si riferisce alle operazioni in superbonus con decorrenza dal 22 maggio 2021 e non si applica agli altri interventi edilizi che prevedano la detrazione fiscale, lo sconto in fattura o la cessione del credito come bonus dei lavori.

Superbonus, il 110% applicato alla cessione crediti e detrazione fiscale, sconto in fattura solo per l'imponibile

Nel chiarimento, l'Agenzia delle entrate spiega che, nel momento in cui si emette la fattura per gli interventi effettuati in regime di superbonus 110%, non sempre si possa arrivare a quantificare la quota di Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In questo caso, pertanto, non è possibile procedere con l'applicazione dello sconto in fattura per fruire del bonus sulla quota indetraibile, ragione per la quale il contribuente deve scegliere se procedere con la cessione del credito di imposta oppure con la detrazione fiscale coprendo anche l'Iva indetraibile. La spiegazione della procedura risiede nel fatto che l'indetraibilità dell'Iva può essere determinata in maniera definitiva solo nel momento in cui si provvede a presentare la dichiarazione annuale dell'Iva, non potendosi stabilire esattamente nel momento in cui avvenga l'emissione della fattura.

Superbonus 110%, come procedere con la detrazione fiscale o con la cessione del bonus?

In virtù del chiarimento dell'Agenzia delle entrate, lo sconto in fattura nel caso del superbonus 110% può essere applicato limitatamente alla parte dell'imponibile.

E, dunque, al netto dell'Iva che rimane a carico del committente. Per la parte non detraibile dell'imposta, il contribuente può utilizzare il superbonus 110% solo con l'opzione della cessione del credito o con la detrazione nella dichiarazione dei redditi per il corrispondente periodo di imposta. Solo in questo modo, il contribuente può far valere la detrazione fiscale piena del 110% sui lavori rientranti nel superbonus. Differente procedura spetta nel caso di cessione del credito di imposta: il bonus ceduto, in questo caso, copre anche la quota dell'Iva indetraibile (come nel caso di detrazione fiscale), ma occorre comunicarlo all'Agenzia delle entrate in via telematica entro le scadenze previste per la trasmissione.