Due novità cambiano nuovamente il quadro normativo della circolazione dei crediti di imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110%, stabilendo anche nuovi vincoli per la vendita del beneficio fiscale.

La prima novità riguarda la scelta, irrevocabile, di servirsi dell'opzione della cessione dei crediti di imposta (in luogo della detrazione fiscale diretta) per l'utilizzo dei bonus. La scelta, oltre che al cedente (prima cessione, verso chiunque), spetta anche al cessionario (seconda e terza cessione vincolate, verso soggetti a regime controllato) e va fatta preventivamente per le operazioni a decorrere dal 1° maggio 2022.

La seconda novità riguarda la possibile cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi ai clienti professionali privati. In entrambi i casi, per le comunicazioni di vendita dei crediti, è possibile utilizzare la piattaforma messa a punto dall'Agenzia delle entrate.

Bonus edilizi, ecco le novità previste sulla cessione dei crediti nel 2022

Le due novità sulla cessione dei bonus e dei crediti del superbonus sono contenute nel provvedimento numero 202205 del 10 giugno 2022 pubblicato sul portale dell'Agenzia delle entrate. Il primo vincolo impone la scelta da parte del cessionario in fase di acquisto del credito di imposta di compensare il bonus o di farne oggetto di una ulteriore vendita. Si tratta di un passaggio decisivo perché la scelta tra detrazione o opzione di cessione del bonus è irrevocabile.

Il vincolo sussiste unicamente sulle operazioni effettuate a decorrere dallo scorso 1° maggio nelle quali il cedente (prima cessione) trasferisca il credito maturato in esecuzione dei lavori edilizi. Successivamente alla prima cessione del credito derivante dal bonus o superbonus 110%, il cessionario che ha acquistato il credito deve preventivamente e irrevocabilmente comunicare, tramite la piattaforma dell'Agenzia delle entrate, l'intenzione di procedere a una nuova cessione.

Cessione dei crediti bonus e superbonus edilizi: per le vendite dal 1° maggio 2022 necessaria la comunicazione

Pertanto, risultano obbligati alla comunicazione tutti i soggetti che effettuano una delle prime tre cessioni del credito di imposta dei bonus e superbonus edilizi, trattandosi, la quarta cessione, di un'operazione che intercorre tra gli istituti bancari e i soggetti professionali privati.

Chi riceve il credito di imposta, all'atto della cessione, deve quindi effettuare la scelta, comunicandola, diversamente da quanto disciplinato dal dettato dell'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 (e anche dal decreto "Antifrodi" di novembre dello scorso anno). I precedenti provvedimenti, infatti, non fissavano ulteriore vincoli agli acquirenti dei bonus se non quelli dell'incedibilità parziale del credito di imposta e della previsione del codice univoco per ogni vendita successiva alla prima al fine di tracciare la circolazione dei bonus.

Superbonus, dal 15 luglio 2022 al via la cessione dei crediti ai clienti professionali privati

La seconda novità riguarda la cessione dei crediti del superbonus e degli altri bonus edilizi ai soggetti professionisti, principalmente grandi società private e di Affari e Finanza.

Si tratta, principalmente, della quarta cessione del credito prevista dal decreto legge 50 del 2022 (decreto "Aiuti"), le cui modalità di trasferimento del credito possono essere applicate anche a una cessione precedente la quarta purché effettuata dalla banca nei confronti dei soggetti professionali privati. Questi ultimi, per entrare nel rapporto di cessione del credito, devono avere un contratto di conto corrente con la banca stessa. Inoltre, questa tipologia di cessione chiude il cerchio della circolazione del credito, non potendosi effettuare ulteriori operazioni di vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dello scorso 10 giugno chiarisce che, a partire dal 15 luglio 2022, si potrà procedere con la comunicazione tramite piattaforma dell'Agenzia delle entrate anche di questo tipo di trasferimento.