Il decreto legge "Aiuti" è legge e si attende per domani, 16 luglio 2022, la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale con le novità che riguardano anche i bonus edilizi, il superbonus 110% e le relative cessioni dei crediti di imposta.
Sul superbonus scatta anche la proroga di tre mesi per il completamento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori: interessati sono i contribuenti che effettuano interventi sulle villette unifamiliari. Tuttavia, restano ancora i nodi sui crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi: davvero la conversione del decreto "Aiuti" riuscirà a sbloccare i crediti rimasti incagliati e a riaprire il plafond delle banche?
Bonus edilizi, cessione verso tutti dei crediti di imposta e sconto in fattura: come vendere il beneficio fiscale?
Con i 172 voti favorevoli (a fronte dei 34 contrari), il decreto legge "Aiuti" diventa legge e ai bonus edilizi e al superbonus 110% si applica l'ampliamento della cessione del credito di imposta, anche derivante dallo sconto in fattura. Ma, a ben vedere, la norma presenta alcuni paletti che non renderanno effettivamente libera la circolazione dei crediti. La prima condizione alla quale prestare attenzione riguarda l'applicazione pratica di quanto prevede il decreto "Aiuti". Infatti, le banche - o le società bancarie appartenenti al medesimo gruppo - avranno sempre la possibilità di cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi o dal superbonus 110%.
Lo potranno fare anche prima di vendere ulteriormente il credito di imposta arrivato alla seconda o alla terza cessione, facoltà che spetta esclusivamente alle banche e ai soggetti di Affari e Finanza vincolati. L'allargamento previsto dal provvedimento approvato nella giornata del 14 luglio permette dunque alle banche di vendere il proprio bonus a qualunque soggetto, incluse le partite Iva e le imprese.
Rimangono esclusi da questo circuito tutte le persone fisiche che non svolgano attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale.
Bonus e superbonus edilizi: come funziona la prima, seconda e terza cessione del credito?
In questa operazione di cessione dei crediti o dello sconto in fattura derivanti dai lavori di bonus edilizi e superbonus, le banche e gli operatori avranno due vincoli.
Il primo è rappresentato dalla necessità che la partita Iva alla quale vendere il credito abbia un rapporto di conto corrente con la banca (o con il gruppo bancario) cedente. Il secondo vincolo investe, invece, il cessionario: chi compra il credito dalla banca non avrà la facoltà di ulteriori cessioni, potendo solo utilizzare il credito di imposta come detrazione fiscale.
Bonus: la cessione verso tutti è limitata ai crediti comunicati dal 1° maggio 2022
La possibilità che questo meccanismo possa effettivamente sbloccare i crediti delle banche e permettere nuovamente la circolazione dei bonus fiscali dovrà misurarsi con un ulteriore paletto fissato dal decreto legge. Infatti, il provvedimento stabilisce che i crediti dei bonus e superbonus edilizi che possono essere oggetto di cessione delle banche verso tutti sono quelli comunicati all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio 2022.
Che si tratti di una svista legislativa - e in attesa di ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate - questa condizione esclude dalla cessione libera tutte le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura comunicate fino al 30 aprile 2022. E, dunque, tutte le comunicazioni relativi ai bonus del 2021, proprio quelli che hanno maggiori difficoltà a essere ceduti.
Cessione bonus 2022: per aumentare le vendite occorrerebbe portare in avanti i crediti
Alla luce di queste difficoltà nella vendita dei bonus edilizi, si ritiene che se davvero si volesse sbloccare il plafond delle banche e permettere agli operatori nuove operazioni di cessione, si dovrebbero riportare in avanti i crediti dei bonus e superbonus che hanno maggiori difficoltà a essere compensati nell'anno di ripartizione degli stessi.
In altre parole, l'incapienza del modello F24 dovrebbe essere superata concedendo maggiore tempo per la detrazione fiscale, fissata in cinque anni per i crediti maturati entro il 2021 e in quattro anni per quelli a partire dal 2022.
Superbonus 110%, prorogato al 30 settembre 2022 il termine del Sal al 30% per villette unifamiliari
Infine, tra le più importanti novità del decreto approvato in via definitiva nella giornata del 14 luglio, rientra la proroga del superbonus 110% per le villette a schiera e unifamiliari. Entro il 30 settembre 2022 dovrà essere terminato il 30% dei lavori previsti per beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, i pagamenti che saranno effettuati nel secondo semestre del 2022 si otterrà l'ammissione al superbonus 110% purché entro il 30 settembre 2022 venga raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori. La percentuale di Sal deve essere intesa come "intervento complessivo" nel quale confluiscono, ai fini del calcolo del 30%, anche gli interventi non agevolati nel 110%.