Le nuove norme sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito dei bonus edilizi e del superbonus 110% non consentono di sbloccare i benefici fiscali comunicati fino al 30 aprile 2022. È la normale conseguenza delle novità in arrivo con la conversione del decreto legge "Aiuti" in merito alla possibilità di cedere i crediti, ma solo quelli maturati negli ultimi mesi. La normativa consentirà di poter trasferire i crediti di imposta anche alle partite Iva e alle imprese, allargando il numero e la tipologia degli acquirenti dei bonus. Ma, proprio in virtù dei vincoli legislativi, non si andrà oltre ai crediti comunicati anteriormente al 1° maggio 2022.

Bonus edilizi: sul superbonus 110% cessione credito e sconto in fattura a partite Iva solo dal 1° maggio 2022

Pertanto, a meno di ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate o di modifiche legislative, le nuove regole sulla cessione dei crediti di imposta e degli sconti in fattura sui superbonus edilizi non si applicheranno ai vecchi passaggi dei bonus. Con conseguente ingolfamento del mercato delle cessione, nonostante la norma permetta di vendere i crediti anche alle partite Iva e alle imprese senza distinzione di fatturato e di dimensione. I crediti di imposta ammessi al trasferimento sono, dunque, quelli comunicati a decorrere dal 1° maggio 2022: a confermarlo sono stati gli stessi tecnici della Camera dei Deputati nel dossier di approfondimento del superbonus 110%.

La restrizione della circolazione dei crediti di imposta si trova a pagina 15 del documento accompagnatorio del decreto "Aiuti".

Bonus, rimarranno incagliati i vecchi crediti di imposta comunicati fino al 30 aprile 2022

In particolare, il provvedimento consente la "cessione del credito di imposta (sui bonus edilizi e sul superbonus 110%), stabilendo che alle banche o alle società del gruppo bancario, sarà sempre consentita la cessione a favore di soggetti differenti dai consumatori o utenti".

Si tratta, pertanto, della cessione del bonus operata a favore di partite Iva e imprese, correntisti della banca che effettua la vendita del bonus, con l'esclusione delle persone fisiche che non svolgano attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali. Del limite temporale della comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura ne parla il successivo articolo 57 del decreto "Aiuti".

Il comma 3 dell'articolo, infatti, precisa che la cessione del credito di imposta si può effettuare solo per le comunicazioni avvenute in data anteriore al 1° maggio 2022. I benefici delle cessioni dei crediti o degli sconti in fattura non si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 aprile 2022. In definitiva, la nuova modalità di cessione dei crediti avverrà anteriormente alla data di entrata in vigore della legge "Aiuti", ma la retroattività non sarà illimitata.